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martedì 09/05/2023 • 06:00

Impresa Investimenti PNRR

Decreto Agrivoltaico: incentivi alla realizzazione di sistemi sperimentali

Il Decreto Agrivoltaico prevede incentivi per i sistemi agrivoltaici sperimentali. Caratteristiche: potenza complessiva pari almeno a 1,04 GW, produzione indicativa di almeno 1.300 GWh/anno, moduli elevati da terra e sistemi di monitoraggio per verifica impatto su colture e risparmio idrico.

di Andrea Quaranta - Environmental risk manager

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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In coerenza con le misure di sostegno agli investimenti previsti dal PNRR, il decreto stabilisce i criteri e le modalità per incentivare la realizzazione di sistemi agrivoltaici di natura sperimentale, per una potenza complessiva pari almeno a 1,04 GW ed una produzione indicativa di almeno 1.300 GWh/anno.

La composizione dell’incentivo

Contributo in conto capitale nella misura massima del 40% dei costi ammissibili.

Tariffa incentivante applicata alla produzione di energia elettrica netta immessa in rete.

Scadenza

30 giugno 2026

Sistema agrivoltaico avanzato

È il sistema complesso composto:

  • dalle opere necessarie per lo svolgimento di attività agricole in una data area e
  • da un impianto agrivoltaico avanzato installato su quest’ultima

che, attraverso una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, integri attività agricola e produzione elettrica (lo scopo è quello di valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi, garantendo comunque la continuità delle attività agricole proprie dell’area).

Cosa sono i sistemi agrivoltaici di natura sperimentale

L’impianto agrivoltaico di natura sperimentale è quello che, in conformità a quanto previsto dal PNRR, adotta congiuntamente:

  1. soluzioni integrate innovative con montaggio dei moduli elevati da terra, in modo tale da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche eventualmente consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione);
  2. sistemi di monitoraggio in grado di consentire la verifica dell’impatto dell’installazione fotovoltaica sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture, la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.

I soggetti beneficiari; il GSE è il soggetto gestore

Possono usufruire della misura disciplinata dal Decreto Agrivoltaico

Soggetti

Modalità

Gli imprenditori agricoli (in forma individuale o societaria anche cooperativa), le società agricole e i consorzi costituiti tra due o più imprenditori agricoli e/o società agricole imprenditori agricoli (sono comprese le cooperative agricole che svolgono attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse);

Accedono ai meccanismi incentivanti – a seguito di iscrizione in appositi registri, nel limite del contingente di 300 MW – gli impianti agrivoltaici di potenza fino a 1 MW.

Accedono ai meccanismi incentivanti a seguito di partecipazione a procedure pubbliche competitive, nel limite del contingente di 740 MW, gli impianti agrivoltaici di qualsiasi potenza nella titolarità di tutti i soggetti beneficiari previsti dal decreto agrivoltaico.

Le associazioni temporanee di imprese, che includono almeno un soggetto di cui al punto precedente.

---

Soggetti esclusi

Imprese in difficoltà / nei confronti delle quali penda un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno.

Soggetti esclusi dalla partecipazione ad una procedura d’appalto o di concessione pubblici / assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione previsti dalla normativa antimafia / esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad euro 7.000.

Impianti esclusi

Quelli che hanno iniziato i lavori di realizzazione prima di aver presentato istanza di partecipazione alle procedure bandite ai sensi del “decreto agrivoltaico”.

Il soggetto gestore per la misura prevista dal Decreto Agrivoltaico è il GSE S.p.A.: sarà uno specifico accordo a definire i compiti dell’Amministrazione centrale e del soggetto gestore.

Requisiti per l’accesso agli incentivi

Gli impianti che accedono alle procedure bandite ai sensi del “decreto agrivoltaico” garantiscono il rispetto dei seguenti requisiti:

  1. possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto;
  2. possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva;
  3. rispettano i requisiti dei sistemi agrivoltaici avanzati;
  4. garantiscono la continuità dell’attività di coltivazione agricola e pastorale sottostante l’impianto;
  5. gli impianti sono di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione;
  6. sono conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale, nonché al principio DNSH (Do Not Significant Harm, “non arrecare un danno significativo”);
  7. possesso di dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacità finanziaria ed economica del soggetto partecipante in relazione all’entità dell’intervento, tenuto conto della redditività attesa dall’intervento stesso e della capacità finanziaria ed economica del gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa, l’impegno del medesimo istituto a finanziare l’intervento.

I requisiti dei sistemi agrivoltaici avanzati

Superficie minima destinata all’attività agricola (70% della superficie totale).

Soluzioni costruttive integrate innovative (L’altezza minima dei moduli dell’impianto agrivoltaico avanzato rispetto al suolo deve consentire la continuità delle attività agricole – o zootecniche – anche sotto ai moduli fotovoltaici e rispetta, in ogni caso, i valori minimi indicati negli allegati).

Producibilità elettrica minima (non inferiore al 60% delle producibilità elettrica di un impianto fotovoltaico di riferimento).

L’accesso agli incentivi avviene attraverso la partecipazione a procedure pubbliche (che si svolgono in via telematica), distinte in registri e aste, bandite dal GSE nel corso del biennio 2023-2024, in cui vengono messi a disposizione, periodicamente, contingenti di potenza, eventualmente incrementati dalle quote di risorse e contingenti non assegnati nelle procedure precedenti.

Gli incentivi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici o regimi di sostegno comunque denominati destinati ai medesimi progetti; l’accesso agli incentivi è alternativo al ritiro dedicato e al meccanismo di scambio sul posto.

Criteri di selezione dei progetti e ammissione agli incentivi

Le istanze di partecipazione alle procedure per l’accesso agli incentivi sono inviate al GSE esclusivamente tramite il sito www.gse.it, secondo modelli definiti nelle regole operative, allegando:

  1. l’offerta di riduzione della tariffa di riferimento;
  2. la documentazione necessaria a comprovare il rispetto dei requisiti;
  3. la documentazione necessaria a comprovare il rispetto del criterio di priorità.

Le regole operative

Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Agrivoltaico sono approvatele regole operative per l’accesso agli incentivi, che disciplineranno:

  1. gli schemi di avviso pubblico per ciascuna delle procedure previste;
  2. i modelli per le istanze di partecipazione alle procedure di accesso agli incentivi;
  3. il calendario di dettaglio delle procedure competitive da svolgere
  4. le modalità operative con le quali viene automaticamente riallocata la potenza eventualmente non assegnata;
  5. i contratti tipo da sottoscrivere da parte dei soggetti istanti;
  6. gli obblighi a carico dei soggetti beneficiari;
  7. i requisiti dimensionali e costruttivi degli impianti;
  8. le caratteristiche e le modalità di monitoraggio inerenti la continuazione dell’attività agricola;
  9. le tempistiche e le modalità con le quali il GSE provvede all’acquisizione delle misure elettriche.

Gli impianti risultanti in posizione utile nelle relative graduatorie entrano in esercizio entro diciotto mesi a decorrere dalla data di comunicazione dell’esito della procedura (al netto dei tempi di fermo nella realizzazione dell’impianto e delle opere connesse, derivanti da cause di forza maggiore) e comunque non oltre il 30 giugno 2026: se i tempi non vengono rispettati, viene applicata una decurtazione della tariffa spettante pari allo 0.5% per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di nove mesi di ritardo e comunque non oltre il 30 giugno 2026 (oltre tale ulteriore limite temporale il GSE dichiara la decadenza del diritto di accesso a tutti i benefici previsti, e qualora l’impianto venga successivamente riammesso ai meccanismi di incentivazione, applica a tale impianto una riduzione del 20% della tariffa di riferimento vigente).

Ulteriori modalità operative

Il Decreto Agrivoltaico disciplina anche le modalità di:

- comunicazione al GSE della data di entrata in esercizio degli impianti entro i trenta giorni successivi all’avvio dell’esercizio stesso e comunque non oltre il 31 luglio 2026;

- erogazione delle tariffe incentivanti:

  • ove tale differenza sia positiva, il GSE eroga gli incentivi applicando una tariffa premio, pari alla predetta differenza, sulla produzione netta immessa in rete;
  • nel caso in cui tale differenza risulti negativa, conguaglia o provvede a richiedere al soggetto titolare gli importi corrispondenti;

- rendicontazione ed erogazione del contributo in conto capitale (alla comunicazione di entrata in esercizio sono allegati i titoli di spesa sostenuta quietanzati, in relazione alla realizzazione dell’intervento, oltre alla documentazione di dettaglio individuata dalle regole operative);

- monitoraggio, attività svolta dal GSE, che analizza anche i costi delle tecnologie riscontrabili sul mercato, tenendo conto delle eventuali variazioni dei costi dei componenti registrati sul mercato nazionale ed europeo.

Il piano di valutazione e le revoche

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Agrivoltaico il Ministero deve individuare un soggetto funzionalmente indipendente cui affidare la valutazione della misura, che:

  • deve essere indipendente dal Ministero e dal GSE e dotato di rilevante esperienza nell’analisi economico/quantitativa anche con riferimento al settore dell’energia e dell’ambiente;
  • non deve risultare in conflitto di interesse rispetto ai potenziali beneficiari della misura;
  • è tenuto a perfezionare un piano di valutazione di dettaglio, redigere almeno una relazione di valutazione intermedia entro il 31 dicembre 2024 e una relazione di valutazione finale entro il 30 settembre 2025.

I benefici sono revocati nel caso di:

  1. perdita di uno o più dei requisiti di ammissibilità;
  2. dichiarazioni mendaci contenute nell’istanza di accesso al contributo o rese in qualunque altra fase del procedimento;
  3. violazione dei principi generali di DNSH;
  4. mancato rispetto dei tempi massimi previsti per la realizzazione degli interventi;
  5. realizzazione di un impianto di potenza inferiore a quella ammessa in graduatoria;
  6. negli altri casi individuati con il decreto che detterà le regole operative.

Fonte: Decreto Agrivoltaico

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