Dal 10 maggio 2023, a seguito della nuova decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea del 4 maggio 2023, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex TUR) è innalzato di 25 punti base.
Il tasso è pertanto pari al 3,75%.
La variazione impatta:
sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie;
sulla misura delle sanzioni civili (art. 116, c. 8, lett. a) e lett. b) secondo periodo, e c. 10, L. 388/2000).
Interesse di dilazione e differimento: le ultime novità
L'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi è pari al tasso del 9,75% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 10 maggio 2023.
N.B. I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.
Allo stesso modo, a decorrere dal 10 maggio 2023, l'interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 9,75% annuo.
Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, il nuovo tasso, pari al 9,75%, sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di maggio 2023.
Come cambiano le sanzioni civili
La decisione della Banca Centrale Europea di innalzare il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali comporta la variazione della misura del tasso da applicare alle sanzioni civili.
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, la sanzione civile prevede un pagamento, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti. La sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Pertanto, in virtù della variazione in commento, la sanzione civile è pari al 9,25% in ragione d'anno (tasso del 3,75% maggiorato di 5,5 punti).
Tale misura si applica anche:
qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli Enti impositori (comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi) e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa;
nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli Enti impositori.
N.B. Resta invariata, in caso di evasione, la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30% nel limite del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge
Sanzioni ridotte in caso di procedure concorsuali
Tenuto conto che, per effetto della decisione della Banca Centrale Europea in trattazione, il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) è inferiore all'interesse legale in vigore dal 1° gennaio 2023 (5% in ragione d'anno), a decorrere dal 10 maggio 2023 continua ad applicarsi la riduzione massima pari al tasso legale (5%), mentre la riduzione minima sarà pari all'interesse legale maggiorato di due punti (7%).
Fonte: Circ. INPS 8 maggio 2023 n. 44