lunedì 08/05/2023 • 06:00
La mancata compilazione delle voci del valore del reddito imponibile e dell'Iva è assimilabile a una dichiarazione negativa (Cass. 4 maggio 2023 n. 18532).
redazione Memento
E' di fatto assimilabile a una dichiarazione negativa l'omessa compilazione delle singole voci concernenti il valore del reddito imponibile e dell'IVA. Infatti, la mancata compilazione delle voci della dichiarazione riguardanti elementi essenziali ai fini della determinazione complessiva del reddito e dei conseguenti importi dovuti a titolo di imposte non può essere qualificata come una condotta neutra, contribuendo al contrario a delineare la infedeltà della dichiarazione fiscale. È quanto chiariscono i giudici di legittimità della Corte di Cassazione con la sentenza Cass. 4 maggio 2023 n. 18532. La Corte ha respinto le doglianze mosse da un imprenditore, che nel giudizio di merito era stato ritenuto responsabile per il reato di dichiarazione infedele. Nella dichiarazione relativa all'Iva per l'anno d'imposta 2012, infatti, l'imputato aveva indicato elementi attivi per un totale inferiore a quello effettivo, come accertato dall'Agenzia delle Entrate. Nel caso in esame, era evidente che l'omessa compilazione degli spazi essenziali della dichiarazione era stata funzionale proprio al perseguimento dell'evasione dell'imposta, non essendo stata in alcuna modo dedotta la tesi di un'eventuale natura colposa dell'omissione. Il caso di specie, osserva il testo della sentenza, poteva essere inquadrato come dichiarazione incompleta (non omessa) e infedele, in virtù degli spazi lasciati vuoti (quindi, rilevante ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 74/2000). Non era possibile riqualificare il fatto come dichiarazione omessa, posto che, secondo la Corte, in tema di reati tributari, non integra il delitto di omessa dichiarazione la presentazione, nei termini previsti dalle leggi tributarie e nel rispetto delle soglie individuate, di una dichiarazione dei redditi incompleta, in quanto l'esaustiva individuazione normativa della condotta incriminata, consistente nella mancata presentazione della dichiarazione agli uffici competenti, non è suscettibile di lettura analogica, che si porrebbe in contrasto con il principio di legalità. Fonte: Cass. 4 maggio 2023 n. 18532
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