sabato 06/05/2023 • 06:00
Pubblicata in GU la Legge 21 aprile 2023 n. 49, con entrata in vigore il 20 maggio 2023, concernente le disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.
redazione Memento
È in Gazzetta Ufficiale la L. 21 aprile 2023, n. 49, concernente le disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali (entrata in vigore del provvedimento, 20 maggio 2023). La legge si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. Il testo del provvedimento da ieri in GU elenca anche gli organismi deputati a stabilire i compensi di riferimento; inoltre, dispone in materia di nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo: “sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge”. Viene inoltre regolamentato anche l'indennizzo: “Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ai sensi della presente legge ridetermina il compenso dovuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l'equo compenso cosi' determinato e quanto già versato al professionista. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno”. FONTE: L. 21 aprile 2023, n. 49
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