sabato 06/05/2023 • 06:00
È legittimo licenziare il dipendente che si rifiuta di svolgere prestazioni di lavoro straordinario, nei limiti previsti dalla contrattazione collettiva di settore. Tuttavia, non si tratta di un licenziamento per giusta causa bensì di un licenziamento per giustificato motivo soggettivo. A stabilirlo è la Cassazione con la sentenza n. 10623 pubblicata il 20 aprile 2023.
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Nella fattispecie in esame, la Corte d'Appello territorialmente competente considerava legittimo il licenziamento (“convertito” dal giudice del reclamo da licenziamento per giusta causa in licenziamento per giustificato motivo soggettivo) intimato ad un dipendente del settore metalmeccanico per non aver effettuato del lavoro straordinario per una settimana. Ciò, in violazione della direttiva aziendale con cui era stato stabilito l'aumento dell'orario di lavoro per ragioni produttive.
Il lavoratore espulso ricorreva in cassazione, affidandosi a 23 motivi a cui resisteva la società ex datrice di lavoro con controricorso incidentale affidandosi, a sua volta, a 3 motivi.
L'istituto del lavoro straordinario ai sensi della normativa di legge e di contratto
Per orario di lavoro si intende “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia a lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio delle sue attività o delle sue funzioni” (cfr. art. 1, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 66/2003).
Il lavoro straordinario è “il lavoro prestato oltre il normale orario di lavoro” (cfr. art. 1, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 66/2003) fissato in 40 ore settimanali. Viene demandata alla contrattazione col
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Il datore di lavoro non deve eccedere nella richiesta di prestazioni oltre il normale orario di lavoro: il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto e dev..
Mario Cassaro
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