lunedì 08/05/2023 • 06:00
L’Agenzia delle dogane ha l’onere di provare che il prodotto importato ha un’origine diversa da quella dichiarata, non essendo sufficiente richiamarsi a un’indagine internazionale o a un “avviso agli importatori” della Commissione europea.
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Illegittime le contestazioni sull'origine dei prodotti tessili importati dal Bangladesh È illegittima la contestazione dell'origine dei prodotti tessili importati dal Bangladesh, quando l'operatore disponga di una valida prova dell'origine. A stabilirlo sono la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova, con la sentenza 253/2023, e la Corte di primo grado di La Spezia, con la sentenza 44/2023, le quali hanno chiarito che l'Agenzia delle dogane ha l'onere di provare concretamente la propria pretesa, non potendo richiamarsi a un generico avviso agli importatori della Commissione europea, in cui sono espressi “dubbi” sulla veridicità delle attestazioni di origine rilasciate dalle autorità del Bangladesh. Tali dubbi (peraltro ormai superati da un nuovo Avviso agli importatori del 2022) non sono sufficienti a determinare la revisione doganale, in presenza di una valida attestazione dell'origine, rilasciata in fattura dal fornitore, attraverso il proprio codice REX. La contestazione dell'Agenzia delle dogane sulle importazioni dal Bangladesh Negli ultimi anni, le attestazioni di origine rilasciate dalle Autorità del Bangladesh e le fatture emesse dai fornitori sono state ogg...
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