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sabato 06/05/2023 • 06:00

Contabilità Crediti d'imposta in bilancio

Ricerca e sviluppo: informativa da inserire in nota integrativa

I costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative garantiscono alle imprese la possibilità di godere di un credito di imposta. Quale informativa inserire nei documenti di bilancio?

di Andrea Cecchetto - Dottore commercialista e revisore legale

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  • Tempo di lettura 6 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Il quadro normativo dell'agevolazione

La disciplina del credito fiscale garantito alle imprese per gli investimenti nell'ambito della ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative, è stata oggetto di una ridefinizione che ne ha modificato la portata: in particolare è a far data dalle spese sostenute nel 2021 che il legislatore ha ampliato la tipologia di costi agevolabili affiancando alla tradizionale attività di ricerca e sviluppo, le attività di innovazione tecnologica, design, ideazione estetica e innovazione 4.0 e green.

Come noto, fra le spese agevolabili – basi di calcolo per le percentuali agevolative – si possono annoverare, in estrema sintesi:

  • attività di ricerca e sviluppo: spese per il personale impiegato nelle operazioni di ricerca e sviluppo interna, quote di ammortamento, canoni di locazione e altre spese relative agli investimenti effettuati in beni mobili e software usati nella ricerca e sviluppo, spese per contratti di ricerca extra-muros, quote di ammortamento per l'acquisto da terzi di privative industriali relative a invenzioni, costi per servizi di consulenza relativi ad attività di ricerca, spese per materiali impiegati nelle ricerche;  
  • innovazione tecnologica, design e ideazione estetica: spese per il personale impiegato, quote di ammortamento, canoni di locazione e altre spese relative agli investimenti effettuati in beni mobili e software, spese per contratti per attività di innovazione, spese di consulenza, spese per materiali impiegati.

I relativi crediti di imposta spettanti, differenti a seconda della tipologia di spese sostenute, possono essere utilizzati in compensazione mediante modello f24 in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo di imposta successivo alla maturazione, previa certificazione di un revisore legale.

Da ultimo si ricorda che i crediti di imposta non concorrono alla base imponibile Ires e Irap.

Gli adempimenti da porre in essere in relazione ai crediti

Gli adempimenti da porre in essere in relazione ai crediti previsti dall'agevolazione, al fine di evitare la perdita del beneficio concesso o comunque complicarne la fruizione, possono essere come di seguito sintetizzabili:

  • certificazione da parte del soggetto incaricato della revisione legale (per le società obbligate) o da altro revisore, indispensabile per avviare la compensazione in f24 dei crediti d'imposta, così come precisato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate 8/2019. Si tratta di una attestazione che ha l'obiettivo di verificare l'effettivo sostenimento delle spese, come pure la corrispondenza con la documentazione contabile di supporto;
  • relazione tecnica asseverata per dare conto delle attività ammissibili svolte per il conseguimento dei crediti, evidenziandone finalità, contenuti e risultati;
  • comunicazione al Mise ai fini statistici, da trasmettere con Pec entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui gli investimenti sono stati effettuati;
  • indicazione dei crediti di imposta nel quadro Ru della dichiarazione dei redditi.

Inoltre le imprese hanno la possibilità di far attestare la qualificazione delle attività svolte in ottica di successivo controllo da parte dell'Agenzia Entrate a soggetti abilitati.

L'indicazione in dichiarazione dei redditi e la comunicazione al Mise

La mancata osservanza di due adempimenti sopra esposti non espone il contribuente al disconoscimento dei crediti di imposta.

Ci si riferisce all'invio della comunicazione al Mise, che avendo una sola finalità statistica, non preclude il godimento del credito di imposta, ma anche all'indicazione dei crediti nel quadro Ru della dichiarazione dei redditi. Quest'ultimo adempimento, infatti, è volto al controllo dell'utilizzo dei crediti da parte dell'Agenzia delle Entrate e può essere sanato con la presentazione di dichiarazioni integrative a favore – in tal senso l'interpello n. 396 del 2021.

L'informativa di bilancio imposta dal Codice Civile e dall'Oic

Come sopra evidenziato e così come stabilito dall'art. 6, comma 1, del DM 26/05/2020, i costi sostenuti rilevano sulla base del principio di competenza ex art. 109 del Tuir.

Detto questo occorre ricordare come gli artt. 2427 e 2428 c.c. impongano alle imprese ulteriori informazioni a supporto/spiegazione delle attività poste in essere in ricerca e sviluppo che vanno inserite nella Nota Integrativa e – per le imprese obbligate – nella Relazione sulla Gestione:

  • art. 2427 comma 1 c.c.: la nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni: 3) la composizione delle voci: «costi di impianto e di ampliamento» e «costi di sviluppo», nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
  • art. 2428 comma 3 c.c.: dalla relazione devono in ogni caso risultare: 1) le attività di ricerca e di sviluppo

Si tratta di un vero e proprio obbligo imposto dal nostro Codice Civile e dall'Oic 24 (Immobilizzazioni Immateriali), ancorchè non richiamato dalla normativa specifica sui crediti agevolati.

A riprova di questo, l'Agenzia delle Entrate nell'attività di controllo ha contestato in alcuni casi la carenza informativa dei due documenti disconoscendo la spettanza dei crediti fiscali argomentando ulteriormente l'assenza del requisito di novità dell'attività di ricerca espletata dall'impresa.

Tralasciando le (corrette) argomentazioni sulla base delle quali eventuali omissioni informative in Nota Integrativa e nella Relazione sulla Gestione non possono far negare la spettanza dei crediti, è di tutta evidenza come appaia opportuna una indicazione dei costi e delle attività sostenute in relazione ai crediti di imposta in modo da evitare spiacevoli contenziosi.

Inutile quindi appellarsi al dettato del DL 145/2013, del DM 27 maggio 2015, del DM 26 maggio 2020 o alle altre fonti normative su cui poggia l'impianto normativo. O a altre interpretazioni analogiche, sistemiche o di sostanza.

Non è un caso che i prospetti predisposti dalle società di consulenza prevedano anche gli stralci informativi da inserire nei documenti integranti e di supporto al bilancio di esercizio.

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