sabato 06/05/2023 • 06:00
I costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative garantiscono alle imprese la possibilità di godere di un credito di imposta. Quale informativa inserire nei documenti di bilancio?
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Il quadro normativo dell'agevolazione
La disciplina del credito fiscale garantito alle imprese per gli investimenti nell'ambito della ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative, è stata oggetto di una ridefinizione che ne ha modificato la portata: in particolare è a far data dalle spese sostenute nel 2021 che il legislatore ha ampliato la tipologia di costi agevolabili affiancando alla tradizionale attività di ricerca e sviluppo, le attività di innovazione tecnologica, design, ideazione estetica e innovazione 4.0 e green.
Come noto, fra le spese agevolabili – basi di calcolo per le percentuali agevolative – si possono annoverare, in estrema sintesi:
I relativi crediti di imposta spettanti, differenti a seconda della tipologia di spese sostenute, possono essere utilizzati in compensazione mediante modello f24 in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal periodo di imposta successivo alla maturazione, previa certificazione di un revisore legale.
Da ultimo si ricorda che i crediti di imposta non concorrono alla base imponibile Ires e Irap.
Gli adempimenti da porre in essere in relazione ai crediti
Gli adempimenti da porre in essere in relazione ai crediti previsti dall'agevolazione, al fine di evitare la perdita del beneficio concesso o comunque complicarne la fruizione, possono essere come di seguito sintetizzabili:
Inoltre le imprese hanno la possibilità di far attestare la qualificazione delle attività svolte in ottica di successivo controllo da parte dell'Agenzia Entrate a soggetti abilitati.
L'indicazione in dichiarazione dei redditi e la comunicazione al Mise
La mancata osservanza di due adempimenti sopra esposti non espone il contribuente al disconoscimento dei crediti di imposta.
Ci si riferisce all'invio della comunicazione al Mise, che avendo una sola finalità statistica, non preclude il godimento del credito di imposta, ma anche all'indicazione dei crediti nel quadro Ru della dichiarazione dei redditi. Quest'ultimo adempimento, infatti, è volto al controllo dell'utilizzo dei crediti da parte dell'Agenzia delle Entrate e può essere sanato con la presentazione di dichiarazioni integrative a favore – in tal senso l'interpello n. 396 del 2021.
L'informativa di bilancio imposta dal Codice Civile e dall'Oic
Come sopra evidenziato e così come stabilito dall'art. 6, comma 1, del DM 26/05/2020, i costi sostenuti rilevano sulla base del principio di competenza ex art. 109 del Tuir.
Detto questo occorre ricordare come gli artt. 2427 e 2428 c.c. impongano alle imprese ulteriori informazioni a supporto/spiegazione delle attività poste in essere in ricerca e sviluppo che vanno inserite nella Nota Integrativa e – per le imprese obbligate – nella Relazione sulla Gestione:
Si tratta di un vero e proprio obbligo imposto dal nostro Codice Civile e dall'Oic 24 (Immobilizzazioni Immateriali), ancorchè non richiamato dalla normativa specifica sui crediti agevolati.
A riprova di questo, l'Agenzia delle Entrate nell'attività di controllo ha contestato in alcuni casi la carenza informativa dei due documenti disconoscendo la spettanza dei crediti fiscali argomentando ulteriormente l'assenza del requisito di novità dell'attività di ricerca espletata dall'impresa.
Tralasciando le (corrette) argomentazioni sulla base delle quali eventuali omissioni informative in Nota Integrativa e nella Relazione sulla Gestione non possono far negare la spettanza dei crediti, è di tutta evidenza come appaia opportuna una indicazione dei costi e delle attività sostenute in relazione ai crediti di imposta in modo da evitare spiacevoli contenziosi.
Inutile quindi appellarsi al dettato del DL 145/2013, del DM 27 maggio 2015, del DM 26 maggio 2020 o alle altre fonti normative su cui poggia l'impianto normativo. O a altre interpretazioni analogiche, sistemiche o di sostanza.
Non è un caso che i prospetti predisposti dalle società di consulenza prevedano anche gli stralci informativi da inserire nei documenti integranti e di supporto al bilancio di esercizio.
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Fabio Ciovati
- Dottore commercialista e revisore legaleRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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