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sabato 06/05/2023 • 06:00

Fisco Dall’8 maggio 2023

DAC7: le disposizioni applicative per l’equivalenza delle informazioni

Dall'8 maggio 2023 entra in vigore il regolamento di esecuzione UE n. 2023/823 sulle modalità applicative di alcune disposizioni riguardanti lo scambio di informazioni previsto dalla c.d. DAC7, rivolte in particolare ai gestori di piattaforme online residenti in giurisdizioni non-UE.

di Maria Eugenia Palombo - Associate Partner, KPMG

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  • Tempo di lettura 5 min.
  • Ascolta la news 5:03

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L'obiettivo del regolamento

Le disposizioni del regolamento riguardano la valutazione e la determinazione dell'equivalenza delle informazioni oggetto di comunicazione ai sensi della richiamata direttiva e si rivolgono, in particolare, ai c.d. “gestori di piattaforme straniere”, ossia a quei gestori di piattaforme digitali che svolgono attività commerciali nell'UE ma che:

  • non sono residenti in uno Stato membro;
  • né sono ivi costituiti o gestiti;
  • né hanno una stabile organizzazione in uno Stato membro.

Tali soggetti, infatti, sono espressamente inclusi nell'ambito dei destinatari della direttiva: tale previsione ha lo scopo di garantire condizioni di parità tra tutti i gestori di piattaforme, a prescindere dal loro luogo di stabilimento, ed impedire così eventuali forme di concorrenza sleale.

La DAC7 prevede la possibilità che gli obblighi di comunicazione rivolti a tali gestori siano governati da adeguate misure che permettano la riduzione degli oneri amministrativi sia per i gestori stessi sia per le autorità fiscali degli Stati membri, in presenza di adeguate disposizioni che garantiscano lo scambio di informazioni equivalenti tra una giurisdizione non-UE ed uno Stato membro. La direttiva, in proposito, stabilisce che la Commissione UE possa determinare, attraverso appositi atti di esecuzione, dei criteri per verificare se le informazioni oggetto di scambio tra tali stati siano equivalenti a quelle specificate dalla direttiva medesima.

In effetti, nonostante esistano al riguardo dei modelli di norme elaborati dall'OCSE (si veda in particolare il documento del 3 luglio 2020 “Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy”), questi non rappresentano uno “standard minimo” e quindi possono essere applicati in maniera diversa nelle varie giurisdizioni. Sorge quindi l'esigenza di determinare dei criteri uniformi ed un approccio che garantisca lo scambio automatico tra gli Stati membri e gli stati non-UE delle sole informazioni necessarie, secondo quanto previsto dalla direttiva in parola, garantendo da un lato il raggiungimento degli obiettivi di trasparenza perseguiti, ma evitando al contempo l'appesantimento degli oneri a carico dei gestori delle piattaforme.

Il regolamento, quindi, ha la finalità di stabilire i criteri che la Commissione UE dovrà applicare per determinare se le informazioni che devono essere scambiate automaticamente tra uno Stato membro UE e una giurisdizione non-UE rientrino nell'ambito di applicazione della DAC7 e se tali informazioni siano equivalenti a quelle richieste a norma degli obblighi di comunicazione stabiliti dalla stessa direttiva.

Gli elementi oggetto di valutazione

La valutazione della Commissione dovrà riguardare le disposizioni contenute nella legislazione domestica di una giurisdizione non-UE e nell'accordo tra tale giurisdizione e le autorità competenti di uno Stato membro, per determinare l'equivalenza delle definizioni relative a:

1) gestori di piattaforma: in particolare, le definizioni da valutare riguarderanno i seguenti elementi:

  • piattaforma;
  • gestore di piattaforma;
  • gestore di piattaforma escluso;
  • gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione;

2) venditori oggetto di comunicazione: con riferimento ai concetti di:

  • venditore;
  • venditore attivo;
  • venditore escluso;
  • venditore oggetto di comunicazione;

3) attività pertinenti, definite come attività svolte a fronte di un corrispettivo ed indicate nell'allegato della direttiva (vendita di beni, servizi personali, attività di locazione di beni immobili e di noleggio di mezzi di trasporto), nonché le definizioni stesse di “corrispettivo” e di “bene”.

La Commissione, sempre con riferimento alle disposizioni contenute nella legislazione domestica delle giurisdizioni non-UE e negli accordi tra le stesse e le autorità competenti degli Stati membri, dovrà inoltre procedere alla valutazione dell'equivalenza con le disposizioni della direttiva in ordine ai seguenti elementi:

  • procedure di adeguata verifica in materia fiscale, con riferimento alle fonti per la raccolta di informazioni, alla tipologia delle informazioni stesse ed agli strumenti, ai tempi e ai modi per procedere al relativo controllo;
  • obblighi di comunicazione, con riferimenti ai tempi, alle modalità ed alla tipologia di informazioni;
  • norme e procedure amministrative destinate a garantire l'efficace attuazione e l'adeguata verifica delle informazioni e gli obblighi di comunicazione, comprese le eventuali sanzioni ed il monitoraggio per i soggetti inadempienti, la registrazione e la cancellazione dei gestori dai registri centrali.

La valutazione di tali elementi e definizioni consentirà di stabilire se le informazioni oggetto di scambio tra gli Stati membri e le giurisdizioni non-UE potranno essere considerate equivalenti ai fini dell'applicazione della direttiva.

Fatta salva l'applicazione di norme domestiche delle giurisdizioni non-UE che prevedano l'esclusione dagli obblighi di comunicazione e dalla definizione di attività pertinenti, i gestori di piattaforme straniere sono assoggettati agli obblighi di registrazione e di comunicazione delle informazioni ad un unico Stato membro, secondo le procedure previste dalla direttiva.

Entrata in vigore e applicazione del regolamento

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale UE (avvenuta in data 18 aprile 2023, quindi dall'8 maggio 2023) e, come tale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e si applica direttamente in tutti gli Stati membri UE.

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