venerdì 05/05/2023 • 06:00
La rettifica della detrazione dell’IVA non deve essere operata per i beni ceduti come rifiuto in regime di imponibilità o che siano oggetto di distruzione o smaltimento, purché debitamente provata o giustificata e i beni abbiano perso qualsiasi utilità nell’ambito dell’attività economica del soggetto passivo.
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La Corte di giustizia UE, con la sentenza resa nella causa C-127/22 del 4 maggio 2023, è intervenuta in merito all'ambito applicativo delle disposizioni che disciplinano non già le modalità di rettifica della detrazione, ma l'insorgenza del relativo obbligo, stabilendo, in particolare, se il riversamento all'Erario dell'IVA detratta sia dovuto per i beni ceduti come rifiuti, oppure distrutti o smaltiti. I fatti di causa Nel periodo compreso tra il 2014 e il 2017, una società di diritto bulgaro ha dismesso diversi beni, quali impianti, attrezzature o apparecchi considerati inadatti all'uso o alla vendita per varie ragioni, in particolare l'usura, la difettosità oppure il carattere obsoleto o inadeguato. Tali dismissioni sono state effettuate nel rispetto della normativa nazionale applicabile e, in concreto, le stesse sono consistite nella cancellazione dal bilancio della società dei beni di cui trattasi, che in taluni casi sono stati venduti come rifiuti ad imprese terze e regolarmente assoggettati ad imposta e, in altri, distrutti o smaltiti. A seguito della dismissione, la società ha rettificato la detrazione dell'IVA operata in sede di acquisto, ma nel 2019 ha chiesto alle Autor...
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