Nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2023 è stato pubblicato il decreto direttoriale del MEF del 21 aprile 2023 che ha previsto alcune modifiche alle specifiche tecniche di cui all'art. 3 c. 3 DM 23 dicembre 2013 concernente la disciplina dell'uso di strumenti informatici e telematici nel processo tributario telematico (PTT), in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 39 c. 8 DL 98/2011.
Le disposizioni contenute nel decreto entrano in vigore dal prossimo 15 maggio 2023.
In particolare, si segnala che è stato eliminato l'obbligo della firma digitale sui documenti informatici che costituiscono allegato; l'apposizione della stessa rimane una mera facoltà.
Inoltre, è riconosciuta la validità da parte del sistema SIGIT (Sistema Informativo della Giustizia Tributaria) dei seguenti formati (inseriti dopo l'UTC - Coordinated Universal Time):
- “PADES” (PDF Advanced Electronic Signature): modalità di sottoscrizione con firma digitale applicabile solo ai file in formato pdf, che consente di memorizzare le informazioni relative alla firma digitale senza alterare il formato del file originale;
- “CADES” (Cryptographic Message Syntax Advanced Electronic Signature): le informazioni sulla firma digitale insieme al documento originale e alle informazioni necessarie per la verifica della validità della firma sono racchiuse in una “busta crittografata” (PKCS#7). Tale modalità di sottoscrizione si realizza in un unico file in formato “.p7m”;
- “EML (Electronic mail): in precedenza, l'acquisizione da parte del sistema di questo file generava un'anomalia. Si tratta di un formato che identifica un file che contiene un messaggio email. Può contenere l'intero messaggio di posta elettronica comprensivo di corpo del messaggio, mittente e destinatario, oggetto del messaggio, data ed eventuali allegati.
I documenti informatici allegati possono, pertanto, essere in formato PDF/A-1a o PDF/A-1b oppure TIFF con una risoluzione non superiore a 300 DPI, in bianco e nero e compressione CCITT Group IV (modalità Fax) nonché EML purché contengano allegati nei formati PDF/A-1a o PDF/A-1b. Possono, e non più devono, essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale (CADES o PADES).
Per evitare blocchi, circa la trasmissione di atti processuali con plurime firme digitali, il controllo operato per la verifica della validità della firma apposta sui file si considera positivo a condizione che almeno una di esse risulti essere valida.
Il sistema SIGIT, al fine di prevenire gli errori nella trasmissione dei file, procede a un controllo degli stessi sia in fase di caricamento da parte dell'utente che dopo la loro trasmissione (es. controllo antivirus e verifica della dimensione, della firma e del formato dei file).
Fonte: DD MEF 21 aprile 2023, GU 3 maggio 2023 n. 102