L'art. 1 c. 57 lettera d ter L. 190/2014 prevede che non possono avvalersi del regime dei forfetari “i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato”.
In proposito, occorre rilevare che nella circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, a commento della causa di esclusione prevista dalla previgente lettera d bis) del citato comma 57, viene chiarito che tale limite, introdotto, con decorrenza 1°gennaio 2016, dalla legge di stabilità del 2016, non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell'anno precedente, sempre che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia.
Rileva, invece, il citato limite nell'ipotesi in cui, nello stesso anno, il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente ma ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre. Ciò in coerenza con la ratio della disposizione, che ha il fine di incoraggiare il lavoratore rimasto senza impiego e senza trattamento pensionistico mediante la concessione di agevolazioni fiscali. Si evidenzia, inoltre, che ai fini della non applicabilità della causa di esclusione in commento rilevano solo le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell'anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario.
Alla luce dei chiarimenti forniti dalla richiamata circolare n. 10/E, l'Agenzia delle Entrate, con la risposta del 3 maggio 2023 n. 311, ritiene che la previsione della citata lettera d ter) escluda dalla fruizione del beneficio in parola i titolari di redditi astrattamente riconducibili alla categoria dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR, ossia, i titolari di detti redditi a prescindere dalla loro tassazione in Italia o dall'ammontare delle imposte corrisposte su tali redditi. Considerato il richiamo alla soglia di euro 30.000 nella citata lettera d ter), quello che rileva ai fini dell'applicazione di tale causa di esclusione è, dunque, l'esistenza di simili redditi e il loro ammontare.
Alla luce di quanto sopra, visto il contenuto della citata lettera d ter), il regime dei forfetari è escluso per un soggetto che percepisce una pensione di vecchiaia eccedente i 30.000 euro, ancorché questa sia esente da imposte in Italia per effetto delle disposizioni del Protocollo n. 7 allegato al TFUE.
Fonte: Risp. AE 3 maggio 2023 n. 311