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mercoledì 03/05/2023 • 11:30

Lavoro Dall’INPS

Lavoratori agricoli: conguaglio fringe benefit e bonus carburante

L’INPS, con il Messaggio n. 1563 del 28 aprile 2023, fornisce le istruzioni necessarie per consentire le operazioni di conguaglio e il recupero della contribuzione relativa alla quota di fringe benefit e/o di bonus carburante erogata da parte dei datori di lavoro che assumono manodopera assoggettata a contribuzione agricola unificata.

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 6 min.
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Con il Mess. INPS 22 dicembre 2022 n. 4616 sono state fornite le indicazioni operative per il conguaglio e il recupero della contribuzione relativa alla quota di fringe benefit e/o di bonus carburante erogata da parte dei datori di lavoro, da effettuare nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens.

Le misure si inseriscono tra quelle adottate, in materia di welfare aziendale, con il c.d. Decreto Aiuti bis e con il c.d. Decreto Aiuti quater.

Affinché sia possibile eseguire le medesime operazioni da parte dei datori di lavoro che assumono manodopera assoggettata a contribuzione agricola unificata, l’Istituto interviene ora con il Mess. 28 aprile 2023 n. 1563, fornendo le seguenti istruzioni.

Adempimenti del datore di lavoro

Cosa deve fare il datore di lavoro

Casistica

Adempimento

Modalità

Se è necessario assoggettare a contribuzione la quota di retribuzione imponibile precedentemente omessa

1. Inviare un flusso di variazione in aumento della retribuzione imponibile del mese di competenza con l’indicazione dell'importo dei fringe benefit e/o del bonus carburante dallo stesso corrisposto nel periodo d'imposta 2022, qualora, tale importo, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a € 3.000 (in relazione ai fringe benefit) e/o superiore a € 200 (in relazione al bonus carburante) e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno

L’incremento dell’imponibile dovrà essere denunciato all’interno del flusso PosAgri, con Tipo Retribuzione “W”

2. Effettuare il recupero dal lavoratore della differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno

-

Se occorre effettuare il recupero della quota di fringe benefit e/o di bonus carburante precedentemente assoggettata a contribuzione nel corso dell’anno 2022 (valore dei beni o dei servizi prestati inferiore ai limiti previsti di € 3.000 per i fringe benefit e/o di € 200 per il bonus carburante)

1. È possibile recuperare la contribuzione versata in eccedenza mediante la presentazione, alle Strutture territoriali competenti, di un’istanza di rettifica

L’istanza di rettifica si presenta tramite l’apposita funzionalità disponibile all’interno della Comunicazione Bidirezionale presente nel Cassetto previdenziale per le aziende agricole, avendo cura di compilare il modello “07FB” (*)

Tale istanza potrà essere presentata, entro e non oltre il 31 maggio, con i dati riportanti l’indicazione dell’importo della retribuzione da non considerare imponibile previdenziale per ogni codice fiscale dei lavoratori interessati

2. I datori di lavoro dovranno conseguentemente restituire ai lavoratori la quota di contribuzione recuperata di loro pertinenza

-

(*) L’importo della rettifica in diminuzione (per la quota a carico del datore di lavoro e del lavoratore) sarà acquisito dalle Strutture territoriali con la procedura “Movimenti Contabili”.

N.B. L’eventuale credito residuo potrà essere oggetto di compensazione con i debiti contributivi maturati successivamente o potrà, in caso di datore di lavoro cessato, essere richiesto a rimborso.

Fonte: Mess. INPS 28 aprile 2023 n. 1563

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