martedì 02/05/2023 • 06:00
Sebbene si tratti di dispositivi finalizzati a migliorare e completare la funzione dei seggiolini, la loro cessione separata è soggetta all'aliquota IVA ordinaria.
redazione Memento
I sistemi di sicurezza anti–abbandono per bambini, da montare sulle auto, godono dell'aliquota IVA al 5% applicata ai seggiolini, solo se sono venduti unitamente a questi ultimi. Se ceduti separatamente, scontano l'aliquota al 22%. È quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate in risposta all'interpello presentato da un'azienda italiana specializzata nella progettazione e realizzazione di passeggini, carrozzine e accessori nel settore della prima infanzia e della puericultura in generale. Quesito Tra i prodotti offerti, l'istante fornisce il sistema di sicurezza antiabbandono, provvisto di sensori di peso collegati via bluetooth allo smartphone tramite una app, a cui si abbina un particolare portachiavi, che funziona connettendosi in auto automaticamente via bluetooth al dispositivo anti-abbandono. Entrambi permettono di segnalare la presenza del bambino nel passeggino in caso di allontanamento dal veicolo. Tramite l'interpello, la società chiede di sapere se: l'aliquota agevolata IVA del 5% si applica alla cessione del dispositivo antiabbandono, indipendentemente dal fatto che sia ceduto unitamente ad un seggiolino ovvero sia venduto separatamente dallo stesso; in caso di risposta positiva al primo quesito, se l'aliquota agevolata IVA del 5% è applicabile anche alla cessione del portachiavi. Risposta delle Entrate Applicando i principi in materia di accessorietà di un bene a quello principale alla cessione dei seggiolini e dei dispositivi antiabbandono, il Fisco conclude che: se tali beni sono venduti separatamente dal seggiolino, la loro cessione non può essere considerata accessoria all'operazione principale (cessione del seggiolino) anche se detti dispositivi sono astrattamente finalizzati a migliorare e completare la funzione propria dei seggiolini. La loro cessione separata è dunque soggetta all'aliquota IVA ordinaria; se invece questi dispositivi sono venduti congiuntamente al seggiolino, ricorrendo i presupposti per l'accessorietà, l'intera operazione è soggetta all'aliquota IVA del 5%. Fonte: Risp. AE 308/2023
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