Con il provvedimento n. 14005 del 27 aprile 2023, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che anche per il periodo d'imposta 2022 i contribuenti ai quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità (ISA) possono ottenere i benefici premiali previsti dall'art. 9-bis c. 11 lett. da a) a f) DL 50/2017, di seguito elencati nel dettaglio.
Si ricorda che i contribuenti che conseguono, nel medesimo periodo di imposta, sia reddito d'impresa sia reddito di lavoro autonomo, accedono ai benefici premiali se:
- applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, laddove previsti;
- il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d'imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso al beneficio stesso.
Esonero dal visto di conformità
L'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale è riconosciuto ai contribuenti che, per il periodo d'imposta 2022, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8, per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:
- € 50.000 annui relativi all'IVA, maturati nel 2023;
- € 20.000 annui relativi alle imposte dirette e all'IRAP, maturati nel periodo d'imposta 2022.
L'esonero è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2021 e 2022.
Esonero dal visto di conformità/prestazione di garanzia
L'esonero dall'apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per il 2023/infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2024, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a € 50.000 annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2022.
L'esonero è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2021 e 2022.
Esclusione dalla disciplina delle società non operative
L'esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative (di cui all'art. 30 L. 724/94) è riconosciuta per il periodo d'imposta 2022 ai contribuenti:
- con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2022;
- con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2021 e 2022.
Esclusione da accertamenti su presunzioni semplici
L'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (di cui all'art. 39 c. 1 lett. d DPR 600/73 e all'art. 54 c. 2 DPR 633/72) è riconosciuta per il periodo d'imposta 2022 ai contribuenti:
a) con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il periodo di imposta 2022;
b) con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2021 e 2022.
Termini di decadenza per l'accertamento
I termini di decadenza per l'attività di accertamento (previsti dall'art. 43 c. 1 DPR 600/73, n. e dall'art. 57 c. 1 DPR 633/72) sono ridotti di un anno, con riferimento al periodo d'imposta 2022, per i contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il medesimo periodo di imposta.
Esclusione dalla determinazione sintetica
L'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (di cui all'art. 38 DPR 600/73), con riferimento al periodo d'imposta 2022, è riconosciuta ai contribuenti ai quali è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il medesimo periodo di imposta, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.
Il beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2021 e 2022.
Fonte: Provv. AE 27 aprile 2023 n. 140005