venerdì 28/04/2023 • 11:25
L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 14005 del 27 aprile 2023, ha stabilito che anche per il periodo d'imposta 2022 i contribuenti ai quali si applicano gli ISA possono ottenere benefici premiali.
redazione Memento
Con il provvedimento n. 14005 del 27 aprile 2023, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che anche per il periodo d'imposta 2022 i contribuenti ai quali si applicano gli indici sintetici di affidabilità (ISA) possono ottenere i benefici premiali previsti dall'art. 9-bis c. 11 lett. da a) a f) DL 50/2017, di seguito elencati nel dettaglio. Si ricorda che i contribuenti che conseguono, nel medesimo periodo di imposta, sia reddito d'impresa sia reddito di lavoro autonomo, accedono ai benefici premiali se: - applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi ISA, laddove previsti; - il punteggio attribuito a seguito dell'applicazione di ognuno di tali ISA, anche sulla base di più periodi d'imposta, è pari o superiore a quello minimo individuato per l'accesso al beneficio stesso. Esonero dal visto di conformità L'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale è riconosciuto ai contribuenti che, per il periodo d'imposta 2022, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8, per la compensazione dei crediti di importo non superiore a: - € 50.000 annui relativi all'IVA, maturati nel 2023; - € 20.000 annui relativi alle imposte dirette e all'IRAP, maturati nel periodo d'imposta 2022. L'esonero è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2021 e 2022. Esonero dal visto di conformità/prestazione di garanzia L'esonero dall'apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA maturato per il 2023/infrannuale maturato nei primi tre trimestri dell'anno di imposta 2024, è riconosciuto, per crediti di importo non superiore a € 50.000 annui, ai contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il periodo di imposta 2022. L'esonero è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 8,5, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2021 e 2022. Esclusione dalla disciplina delle società non operative L'esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative (di cui all'art. 30 L. 724/94) è riconosciuta per il periodo d'imposta 2022 ai contribuenti: - con un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2022; - con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2021 e 2022. Esclusione da accertamenti su presunzioni semplici L'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (di cui all'art. 39 c. 1 lett. d DPR 600/73 e all'art. 54 c. 2 DPR 633/72) è riconosciuta per il periodo d'imposta 2022 ai contribuenti: a) con un livello di affidabilità almeno pari a 8,5 per il periodo di imposta 2022; b) con un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2021 e 2022. Termini di decadenza per l'accertamento I termini di decadenza per l'attività di accertamento (previsti dall'art. 43 c. 1 DPR 600/73, n. e dall'art. 57 c. 1 DPR 633/72) sono ridotti di un anno, con riferimento al periodo d'imposta 2022, per i contribuenti con un livello di affidabilità almeno pari a 8 per il medesimo periodo di imposta. Esclusione dalla determinazione sintetica L'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (di cui all'art. 38 DPR 600/73), con riferimento al periodo d'imposta 2022, è riconosciuta ai contribuenti ai quali è attribuito un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il medesimo periodo di imposta, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato. Il beneficio è riconosciuto anche ai contribuenti che presentano un livello di affidabilità complessivo almeno pari a 9, calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2021 e 2022. Fonte: Provv. AE 27 aprile 2023 n. 140005
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Marco Ligrani
- Dottore commercialista in BariRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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