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mercoledì 03/05/2023 • 06:00

Fisco Dalla Cassazione

Indeducibili le rimanenze di magazzino iscritte a costi specifici

Per le rimanenze valutate al costo specifico il valore ai fini fiscali è rappresentato dal costo stesso, essendo irrilevanti le eventuali svalutazioni iscritte in bilancio. Infatti, la possibilità di procedere alla svalutazione del magazzino è circoscritta alle sole rimanenze valutate con criteri forfettari.

di Marco Nessi - Dottore Commercialista

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  • Tempo di lettura 10 min.
  • Ascolta la news 5:03

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La normativa e le principali interpretazioni Com'è noto I'articolo 92 del TUIR disciplina i criteri di valutazione fiscale delle rimanenze di magazzino ai fini delle imposte sui redditi. Occorre premettere che, in linea generale, le rimanenze di magazzino possono essere costituite da: beni infungibili: sono tali quelli identificati e non scambiabili con altri, aventi specifiche caratteristiche, per i quali si conoscono i singoli costi delle unità immesse in magazzino, delle unità prelevate e di quelle in rimanenza. A queste tipologie di beni (per esempio i prodotti su commessa) è applicabile il criterio di valutazione a costi specifici (ovvero al relativo costo di acquisto o di produzione, come determinato ai sensi dell'articolo 110 del Tuir); beni fungibili: per queste tipologie di beni, le giacenze a fine esercizio non possono essere riferite ad un particolare acquisto o ad un particolare lotto di produzione. Pertanto, ai fini della relativa valutazione, è necessario considerare i costi relativi a tutte le unità acquistate o prodotte nel corso dell'esercizio. Il criterio di valutazione previsto dall'articolo 92 del Tuir si applica a questo secondo tipo di beni, e comunque quando il contribuente rinuncia alla valutazione a costi specifici. Ai fini della relativa valutazione:

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di

Sandro Cerato

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