giovedì 27/04/2023 • 17:53
Con la risposta del 27 aprile 2023 n. 307, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla possibilità di fruire della definizione agevolata per le somme dovute a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione.
redazione Memento
L'istante ha presentato, con riferimento all'anno d'imposta 2017, una prima dichiarazione Modello 770 il 30 ottobre 2018 e, successivamente, una dichiarazione integrativa il 23 novembre 2020. A seguito di controllo automatizzato delle suddette dichiarazioni, ex articolo 36bis del DPR n. 600 del 1973, sono emerse alcune anomalie, comunicate all'istante il 2 novembre 2022. In particolare, con tale comunicazione l'istante è stato invitato a segnalare, tramite i canali di assistenza dell'Agenzia delle Entrate, eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente in sede di controllo automatizzato. Il 23 gennaio 2023 è stata emessa la comunicazione definitiva degli esiti, contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute. L'istante ha, quindi, provveduto al pagamento della prima rata il 21 febbraio 2023, adottando un piano di rateazione di 20 rate. Stante quanto accaduto e quanto disposto dalle disposizioni innanzi richiamate, secondo l'Agenzia delle Entrate non sussistono i presupposti per l'applicazione della definizione agevolata, in quanto la comunicazione di irregolarità ricevuta non è riferita ai periodi d'imposta 2019, 2020 e 2021. Ugualmente non ricorrono i presupposti per l'applicazione della definizione agevolata in quanto alla data del 1° gennaio 2023 l'istante non aveva in corso alcun pagamento rateale delle somme dovute con riferimento alla comunicazione di irregolarità della dichiarazione mod. 770/2018, relativa al periodo d'imposta 2017. Nel caso di specie, il pagamento delle somme dovute a seguito della comunicazione di irregolarità è, infatti, iniziato il 21 febbraio 2023, con il versamento della prima rata. Non appare, infine, conferente la risoluzione n. 72/E del 16 dicembre 2021, con cui sono stati forniti chiarimenti in merito al trattamento delle istanze di riesame in autotutela relative a comunicazioni di irregolarità e avvisi telematici, emessi a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 36-bis del DPR n. 600 del 1973 e dell'articolo 54-bis del DPR n. 633 del 1972, presentate tramite il canale telematico di assistenza CIVIS, dedicato a cittadini e intermediari. In tale occasione, sono stati illustrati gli effetti prodotti dall'eventuale accoglimento totale o parziale della richiesta di riesame, concernenti esclusivamente l'ammontare della pretesa e la decorrenza del termine per il pagamento delle somme dovute, ma non anche le condizioni ed i termini per accedere ad eventuali sanatorie i cui presupposti dovevano sussistere alla data del 1° gennaio 2023. Fonte: Risp. AE 27 aprile 2023 n. 307
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