venerdì 28/04/2023 • 06:00
Per la CGUE la fornitura di energia elettrica da parte del gestore, anche se involontaria e frutto dell’azione illecita di un terzo, costituisce un’attività economica in quanto riflette il rischio insito nell’attività del gestore stesso, configurando una cessione di beni, ai fini IVA, effettuata a titolo oneroso.
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L'IVA è dovuta solo se l'operazione è lecita?
La CGUE ha rilevato che il principio di neutralità fiscale osta, nell'ambito del prelievo IVA, ad una distinzione generalizzata tra le operazioni lecite ed illecite (The Rank Group, C-259/10 e C-260/10), poiché il sistema dell'IVA mira a gravare sul consumatore finale dei beni o servizi (Tribunal Económico Administrativo Regional de Galicia, C-521/19), qualora questi ultimi siano stati ceduti o forniti nell'ambito di operazioni imponibili in applicazione della Direttiva IVA 2006/112/CE.
Stesso discorso va fatto in tema di trasferimento del potere di disporre di un bene materiale, ai sensi dell'art. 14, par. 1, Direttiva IVA 2006/112/CE. Infatti non si deve dare un'interpretazione letterale della norma siccome l'art. 1 non si riferisce al trasferimento di proprietà previsto dal diritto nazionale applicabile ma va ad abbracciare qualsiasi operazione di trasferimento di un bene materiale effettuata da una parte che autorizza l'altra a disporre di fatto di tale bene come se ne fosse il proprietario (Gmina Wroclaw, C- 604/19). Tale nozione ha un carattere meramente oggettivo, applicandosi indipendentemente dagli scopi e dai risultat
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