mercoledì 26/04/2023 • 12:24
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 304 del 24 aprile 2023, ha chiarito che il richiamo e la sostituzione di impianti difettosi sono operazioni irrilevanti ai fini IVA.
redazione Memento
Con la risposta n. 304 del 24 aprile 2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le operazioni di richiamo e sostituzione di impianti difettosi e di contestuale consegna e installazione di impianti nuovi sono escluse dall'ambito di applicazione dell'IVA. Le sostituzioni dell'intero prodotto o di parti difettosi, infatti, non costituiscono cessioni o prestazioni imponibili ai fini IVA, perchè le stesse sono effettuate in esecuzione di un'obbligazione prevista contrattualmente e per la quale non sussiste un corrispettivo in quanto il prezzo di vendita del bene, già assoggettato al tributo, è comprensivo anche di eventuali cessioni in sostituzione o prestazioni (Ris. Min. 11 novembre 1975 n. 502563). La non imponibilità ai fini IVA vale sia sugli apparecchi per i quali è operante la garanzia sia per quelli fuori garanzia (Circ. AE 27 febbraio 1984 n. 345753). Se i beni in sostituzione sono destinati ad altro Paese membro non si realizza una cessione intracomunitaria e, ai fini degli obblighi Intrastat, non sussiste l'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi per i beni inviati o ricevuti in esecuzione di obblighi di garanzia, a nulla influendo la restituzione o meno dei beni da sostituire (Circ. Min. 23 febbraio 1994 n. 13). Nel caso di specie, le operazioni di richiamo e sostituzione di impianti difettosi sono irrilevanti ai fini IVA per carenza del presupposto oggettivo (di cui agli artt. 2 e 3 DPR 633/72). In base a quanto indicato nell'istanza, infatti, nel caso di specie il prezzo della cessione iniziale dei prodotti oggetto della campagna di richiamo, già assoggettato all'IVA, risulta comprensivo dell'eventuale cessione in sostituzione o riparazione degli stessi e la campagna di richiamo dei prodotti difettosi è effettuata dalla società istante in adempimento degli obblighi gravanti sui produttori di immettere sul mercato prodotti sicuri. Pertanto, trattandosi di operazioni escluse dall'ambito di applicazione dell'IVA, le stesse non devono essere documentate tramite emissione della fattura, ma comunque tracciate attraverso i documenti di trasporto (DDT). Circa la procedura di smaltimento/distruzione degli impianti difettosi, si rinvia alle istruzioni di cui alla Circ. AE 23 luglio 1998 n. 193. Fonte: Risp. AE 24 aprile 2023 n. 304
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