lunedì 24/04/2023 • 06:00
Non sussistono motivi ostativi alla possibilità di acquisire, ai fini dell'applicazione del credito d'imposta ZES, un immobile strumentale in regime di ''proprietà superficiaria''
redazione Memento
L'acquisto della ''proprietà superficiaria'' dell'immobile costituisce un valido presupposto ai fini del riconoscimento del credito d'imposta ZES di cui all'art. 5, c. 2, DL 91/2017. A chiarirlo è la Risposta n. 302 del 21 aprile 2023 con cui le Entrate hanno ammesso la possibilità di ricomprendere nella nozione di ''acquisizione/acquisto di immobili strumentali'' anche l'acquisto della proprietà superficiaria dell'immobile strumentale al complessivo investimento. Caso di specie Nel caso in esame, l'istante dichiara di aver acquisito l'immobile, ubicato in una Zona Economica Speciale (ZES), in regime di ''proprietà superficiaria'', da una società, la quale, a sua volta, aveva acquisito dalla Regione, tramite la stipula di apposita convenzione, il ''diritto di superficie'' sulle aree sulle quali lo stesso immobile è stato realizzato, fino al 31 dicembre 2080. Considerato che la proprietà del suolo è rimasta in capo alla Regione, l'istante chiede conferma che, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta in esame, sia possibile ricomprendere nella nozione di ''acquisizione/acquisto di immobili strumentali'' anche l'acquisto della ''proprietà superficiaria'' dell'immobile strumentale al complessivo investimento. Parere delle Entrate Il Fisco ricorda che, nel nostro ordinamento, il titolare del diritto di superficie (cd. ''superficiario'') ha la facoltà di edificare e mantenere una costruzione su (o anche al di sotto) di un fondo di proprietà altrui, acquistando la proprietà della costruzione edificata, senza tuttavia acquisire la proprietà del suolo. Il terreno edificato resta di proprietà di altro soggetto, che, nel caso di specie, è un soggetto pubblico (la Regione). La proprietà superficiaria, derivando da un diritto reale di godimento su cosa altrui, a differenza del diritto di proprietà piena è generalmente ''a tempo'' (nel caso di specie ha una durata di 80 anni), mentre la piena proprietà è, per sua natura, perpetua. Solo in caso di estinzione del diritto di superficie, la proprietà riacquista la sua pienezza. Fatte queste premesse e tenuto conto del riferimento normativo generico alla nozione di ''acquisto'' o ''acquisizione'' del bene (o immobile) strumentale del menzionato art. 5 nella formulazione in vigore dal 1° giugno 2021 al 30 aprile 2022, le Entrate non ritengono che sussistano motivi ostativi alla possibilità di acquisire, ai fini dell'applicazione del credito d'imposta ZES, un immobile strumentale in regime di ''proprietà superficiaria''. Fonte: Risp. AE 21 aprile 2023 n. 302
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