Sulla base della variazione percentuale, comunicata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati per l'anno 2022, con la circolare n. 11/2023 è stata comunicata la misura per l'anno 2023 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti.
Con la circolare 43/2023 vengono, conseguentemente, indicati gli importi da prendere a riferimento per il calcolo delle prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi.
Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602, articolo 4 (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
Per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto (D.P.R. n. 602/1970), i trattamenti economici previdenziali in oggetto, spettanti per eventi da indennizzare sulla scorta di periodi di paga cadenti nell'anno 2023, sono da liquidare sulla base della retribuzione del mese precedente, comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge che è pari per il 2023 a 53,95 euro.
Lavoratori agricoli a tempo determinato (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
La retribuzione di base per la liquidazione delle prestazioni non può essere inferiore al minimale di legge che, per il 2023, è pari a 48,00 euro.
Compartecipanti familiari e piccoli coloni (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
Con la circolare n. 85/2022 e il relativo allegato sono state comunicate le retribuzioni medie giornaliere per determinare le prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi (a eccezione delle ipotesi in cui le prestazioni debbano essere erogate in misura fissa sulla base degli importi di cui alla circolare n. 9/2023) per i piccoli coloni e compartecipanti familiari relativamente all'anno 2022. Tali retribuzioni sono state determinate con il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 17 giugno 2022.
I salari definitivi per l'anno 2023 saranno comunicati non appena disponibili; nel frattempo vengono utilizzati, come di consueto, in via temporanea e salvo conguaglio, i salari relativi all'anno 2022.
Il reddito applicabile, per l'anno 2023, ai fini dell'erogazione delle prestazioni di maternità/paternità, sarà comunicato non appena disponibile; nel frattempo è utilizzato, in via temporanea e salvo conguaglio, il reddito valido per l'anno 2022 pari a 60,26 euro.
Lavoratori italiani operanti all'estero in Paesi extracomunitari con i quali non sono in vigore accordi di sicurezza sociale (malattia, maternità/paternità e tubercolosi)
Con il decreto del 28 febbraio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 66 del 18 marzo 2023, emanato dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sono state determinate le retribuzioni convenzionali da prendere a base per il calcolo dei contributi dovuti per l'anno 2023, a favore dei lavoratori in argomento.
Lavoratori italiani e stranieri addetti ai servizi domestici e familiari (maternità/paternità)
Ai fini del calcolo dell'indennità per congedo di maternità/paternità, il cui inizio si collochi nell'anno 2023, devono essere utilizzate le seguenti retribuzioni convenzionali orarie:
7,90 euro per le retribuzioni orarie effettive fino a 8,92 euro;
8,92 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 8,92 euro e fino a 10,86 euro;
10,86 euro per le retribuzioni orarie effettive superiori a 10,86 euro;
5,75 euro per i rapporti di lavoro con orario superiore a 24 ore settimanali.
Lavoratori autonomi: artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne (maternità/paternità)
L'indennità di maternità/paternità, nonché l'indennità per congedo parentale delle sole lavoratrici autonome e quella per l'interruzione della gravidanza, devono essere calcolate utilizzando gli importi di seguito indicati.
- Coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali: 48,00 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 2023 per la qualifica di operaio dell'agricoltura, con riferimento alle nascite/ingressi in famiglia avvenuti nel 2023 anche quando il periodo indennizzabile abbia avuto inizio nel 2022 (art. 68, comma 1, del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151).
- Artigiani: 53,95 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 2023 per la qualifica di impiegato dell'artigianato, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2023.
- Commercianti: 53,95 euro, corrispondenti al limite minimo di retribuzione giornaliera fissata per l'anno 2023 per la qualifica di impiegato del commercio, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2023.
- Pescatori: 29,98 euro, corrispondenti alla misura giornaliera del salario convenzionale fissata per l'anno 2023 per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associate in cooperativa di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, con riferimento agli eventi per i quali il periodo indennizzabile abbia inizio nel 2023.
FONTE: Circ. INPS 43/2023