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sabato 22/04/2023 • 06:00

Impresa In Gazzetta Ufficiale

PNRR 3: le nuove misure in materia di ambiente ed energia

Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 94 del 21 aprile 2023 la legge di conversione del PNRR 3. Le novità riguardano: contributi dell'Agenzia del demanio a sostegno della resilienza, rafforzamento del Fondo italiano per il clima e utilizzo dei proventi delle «Aste CO2», disposizioni per gli IAFR e procedure semplificate per impianti fotovoltaici.

di Andrea Quaranta - Environmental risk manager

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  • Tempo di lettura 7 min.
  • Ascolta la news 5:03

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PNRR 3: i contributi dell'Agenzia del demanio a sostegno della resilienza

Sono due le tipologie di contributo dell'Agenzia del demanio per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, previste e/o integrate nel «decreto PNRR 3».

La prima – introdotta in sede di conversione in legge del decreto – riguarda il nuovo contributo a sostegno degli interventi di rigenerazione urbana, di rifunzionalizzazione, efficientamento e messa in sicurezza di spazi e immobili pubblici finanziati con risorse PNRR, PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari) e PNIEC (Piano nazionale integrato per l'energia e il clima).

I beni immobili appartenenti al demanio storico artistico o al patrimonio disponibile dello Stato, in gestione all'Agenzia del demanio, interessati da tali progetti possono, su domanda presentata da Regioni, Comuni, Province e città metropolitane, essere trasferiti in proprietà, a titolo gratuito, agli enti che ne facciano motivata richiesta alla suddetta Agenzia entro il 31 dicembre 2024, indicando la destinazione finale del bene e i tempi stimati di realizzazione degli interventi.

La nuova norma stabilisce le modalità e le tempistiche da seguire per il trasferimento di proprietà.

La seconda, invece, riguarda il contributo – già previsto dal testo originario del decreto-legge – alla “resilienza energetica nazionale”: in sede di conversione si è specificato che per le specifiche finalità previste dalla norma l'Agenzia del demanio:

  • può costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, in via prioritaria, con le amministrazioni dello Stato e con le altre pubbliche amministrazioni centrali e locali;
  • anche per impianti superiori a 1 MW;
  • con facoltà di accedere ai regimi di sostegno anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, disciplinando i relativi rapporti con i clienti finali nell'atto costitutivo della comunità.

L'obiettivo è quello di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale mediante una gestione del patrimonio pubblico orientata anche al conseguimento di obiettivi di risparmio energetico.

PNRR 3: il rafforzamento del Fondo italiano per il clima e l'utilizzo dei proventi delle «Aste CO2»

Il decreto PNRR 3, così come integrato in sede di conversione:

1) modifica la disciplina relativa all'utilizzo dei proventi delle aste per le emissioni (al fine di rafforzare il Fondo italiano per il clima, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte, è stato previsto che le relative risorse siano impignorabili e – pertanto – in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso terzi da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di gestore del Fondo, quest'ultima rende una «dichiarazione negativa», ai sensi del codice di procedura civile);

2) detta ulteriori disposizioni in materia di contrasto all'inquinamento atmosferico:

  • aumento delle risorse necessarie per accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria entro i limiti indicati a livello europeo;
  • misure di sostegno degli investimenti per far fronte all'emergenza energetica in atto per impianti a fonti di energia rinnovabili e biocarburanti e per infrastrutture di ricarica elettrica per i veicoli anche del trasporto pubblico locale o utilizzati in agricoltura;
  • istituzione del Registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale, utilizzabili nell'ambito di un mercato volontario nazionale ma non in quelli EU ETS e Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA).

PNRR 3: le disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili

Le integrazioni hanno riguardato innanzitutto la disciplina sull'uso dell'energia da fonti rinnovabili e, in particolare:

1) gli incentivi in materia di biogas e produzione di biometano (i decreti con i quali il MASE dovrà, entro il 31 dicembre 2023, prevedere le condizioni di cumulabilità con altre forme di sostegno, dovranno riguardare anche la produzione di idrogeno originato dalle biomasse, nel rispetto dei limiti emissivi previsti dalla normativa dell'Unione europea e comunque dalla disciplina in materia di aiuti di Stato);

2) la disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di IAFR, Impianti Alimentati a Fonti Rinnovabili:

  • nelle more dell'individuazione definitiva delle aree idonee, sono considerate tali anche i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori;
  • per consentire la celere realizzazione degli impianti e garantire la sicurezza del traffico limitando le possibili interferenze, le società concessionarie autostradali affidano la concessione delle aree idonee sulla base di procedure ad evidenza pubblica (gli avvisi devono definire, in modo chiaro, trasparente, proporzionato rispetto all'oggetto della concessione e non discriminatorio, i requisiti soggettivi di partecipazione, i criteri di selezione delle domande e la durata massima delle subconcessioni).

PNRR 3: le nuove procedure semplificate per l'installazione di impianti fotovoltaici

L'installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati:

  • nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale;
  • in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati;
  • in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento

è considerata attività di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, fatte salve – si specifica ora – le valutazioni ambientali, ove previste.

In sede di conversione si è voluto specificare, tuttavia, che sono esentati dalle valutazioni i progetti di:

  • impianti fotovoltaici con potenza complessiva sino a 30 MW

anche comprensivi delle opere connesse, dei sistemi di accumulo e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti medesimi

ricadenti nelle aree idonee e contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a VAS

  • impianti per lo stoccaggio dell'energia elettrica da fonti rinnovabili
  • repowering di impianti eolici già esistenti, che non prevedano variazione dell'area occupata e con potenza complessiva, a seguito dell'intervento medesimo, sino a 50 MW
  • rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di impianti fotovoltaici già esistenti, eventualmente comprensivi di sistemi di accumulo, che non prevedano variazione dell'area occupata e con potenza complessiva, a seguito dei predetti interventi, sino a 50 MW
  • impianti di produzione di energia rinnovabile offshore di potenza complessiva non superiore a 50 MW

che ricadano nelle aree individuate dal Piano di gestione dello spazio marittimo, già sottoposto positivamente a VAS

L'esenzione si applica anche ai progetti di:

  • infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili o di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, necessari a integrare l'energia rinnovabile nel sistema elettrico
  • impianti di stoccaggio di energia da fonti rinnovabili ricadenti nelle aree contemplate dal Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale già sottoposti positivamente a VAS

Infine, in materia di razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico, in sede di conversione è stato stabilito che la garanzia finanziaria da versare nel trust:

  • per ognuno dei pannelli fotovoltaici incentivati;
  • nel caso di opzione verso uno dei sistemi collettivi riconosciuti

può essere interamente versata nel periodo massimo di cinque anni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, che ne definisce la quota annuale (alla corresponsione delle eventuali annualità non versate provvede il GSE mediante corrispondente riduzione delle tariffe incentivanti e contestuale trasferimento al medesimo sistema collettivo segnalante, secondo le specifiche modalità e tempistiche definite nell'ambito delle istruzioni operative del GSE).

Fonte: Legge n. 41 del 21 aprile 2023 

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