sabato 22/04/2023 • 06:00
Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 94 del 21 aprile 2023 la legge di conversione del PNRR 3. Le novità riguardano: contributi dell'Agenzia del demanio a sostegno della resilienza, rafforzamento del Fondo italiano per il clima e utilizzo dei proventi delle «Aste CO2», disposizioni per gli IAFR e procedure semplificate per impianti fotovoltaici.
Ascolta la news 5:03
PNRR 3: i contributi dell'Agenzia del demanio a sostegno della resilienza
Sono due le tipologie di contributo dell'Agenzia del demanio per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, previste e/o integrate nel «decreto PNRR 3».
La prima – introdotta in sede di conversione in legge del decreto – riguarda il nuovo contributo a sostegno degli interventi di rigenerazione urbana, di rifunzionalizzazione, efficientamento e messa in sicurezza di spazi e immobili pubblici finanziati con risorse PNRR, PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari) e PNIEC (Piano nazionale integrato per l'energia e il clima).
I beni immobili appartenenti al demanio storico artistico o al patrimonio disponibile dello Stato, in gestione all'Agenzia del demanio, interessati da tali progetti possono, su domanda presentata da Regioni, Comuni, Province e città metropolitane, essere trasferiti in proprietà, a titolo gratuito, agli enti che ne facciano motivata richiesta alla suddetta Agenzia entro il 31 dicembre 2024, indicando la destinazione finale del bene e i tempi stimati di realizzazione degli interventi.
La nuova norma stabilisce le modalità e le tempistiche da seguire per il trasferimento di proprietà.
La seconda, invece, riguarda il contributo – già previsto dal testo originario del decreto-legge – alla “resilienza energetica nazionale”: in sede di conversione si è specificato che per le specifiche finalità previste dalla norma l'Agenzia del demanio:
L'obiettivo è quello di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale mediante una gestione del patrimonio pubblico orientata anche al conseguimento di obiettivi di risparmio energetico.
PNRR 3: il rafforzamento del Fondo italiano per il clima e l'utilizzo dei proventi delle «Aste CO2»
Il decreto PNRR 3, così come integrato in sede di conversione:
1) modifica la disciplina relativa all'utilizzo dei proventi delle aste per le emissioni (al fine di rafforzare il Fondo italiano per il clima, per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia è parte, è stato previsto che le relative risorse siano impignorabili e – pertanto – in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso terzi da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualità di gestore del Fondo, quest'ultima rende una «dichiarazione negativa», ai sensi del codice di procedura civile);
2) detta ulteriori disposizioni in materia di contrasto all'inquinamento atmosferico:
PNRR 3: le disposizioni in materia di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili
Le integrazioni hanno riguardato innanzitutto la disciplina sull'uso dell'energia da fonti rinnovabili e, in particolare:
1) gli incentivi in materia di biogas e produzione di biometano (i decreti con i quali il MASE dovrà, entro il 31 dicembre 2023, prevedere le condizioni di cumulabilità con altre forme di sostegno, dovranno riguardare anche la produzione di idrogeno originato dalle biomasse, nel rispetto dei limiti emissivi previsti dalla normativa dell'Unione europea e comunque dalla disciplina in materia di aiuti di Stato);
2) la disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di IAFR, Impianti Alimentati a Fonti Rinnovabili:
PNRR 3: le nuove procedure semplificate per l'installazione di impianti fotovoltaici
L'installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati:
è considerata attività di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, fatte salve – si specifica ora – le valutazioni ambientali, ove previste.
In sede di conversione si è voluto specificare, tuttavia, che sono esentati dalle valutazioni i progetti di: |
||
---|---|---|
|
anche comprensivi delle opere connesse, dei sistemi di accumulo e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti medesimi |
ricadenti nelle aree idonee e contemplate nell'ambito di piani o programmi già sottoposti positivamente a VAS |
|
||
|
||
|
||
|
che ricadano nelle aree individuate dal Piano di gestione dello spazio marittimo, già sottoposto positivamente a VAS |
|
L'esenzione si applica anche ai progetti di:
|
Infine, in materia di razionalizzazione delle disposizioni per i RAEE da fotovoltaico, in sede di conversione è stato stabilito che la garanzia finanziaria da versare nel trust:
può essere interamente versata nel periodo massimo di cinque anni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto, che ne definisce la quota annuale (alla corresponsione delle eventuali annualità non versate provvede il GSE mediante corrispondente riduzione delle tariffe incentivanti e contestuale trasferimento al medesimo sistema collettivo segnalante, secondo le specifiche modalità e tempistiche definite nell'ambito delle istruzioni operative del GSE).
Fonte: Legge n. 41 del 21 aprile 2023
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.