venerdì 21/04/2023 • 10:59
L'Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 8 del 21 aprile 2023, ha stabilito che la percezione di assegni di ricerca, esenti da IRPEF, non è una causa ostativa all'accesso al regime del rientro dei cervelli.
redazione Memento
Con il principio di diritto n. 8 del 21 aprile 2023, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che la percezione di assegni di ricerca, esenti da IRPEF, non è una causa ostativa all'accesso al regime agevolativo per il rientro dei cervelli (di cui all'art. 44 DL 78/2010). In tal caso, la durata del periodo di godimento delle agevolazioni in argomento verrà computata a partire dal periodo d'imposta di ingresso o rientro in cui il contribuente interessato acquisirà la residenza fiscale in Italia, che deve essere in connessione con l'avvio dell'assegno di ricerca. Si ricorda che ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno 2 anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Circa il titolo di studio, sono ammessi tutti i titoli accademici universitari o equiparati. I titoli di studio conseguiti all'estero non sono, però, automaticamente riconosciuti in Italia, pertanto il soggetto interessato deve richiedere la dichiarazione di valore alla competente autorità consolare (Circ. AE 23 maggio 2017 n. 17/E). Per i soggetti interessati, il rientro o l'ingresso in Italia con assunzione della residenza fiscale può avvenire in relazione all'avvio dell'attività presso università e/o enti di ricerca anche nell'ambito di un assegno di ricerca, di durata compresa tra 1 e 3 anni (art. 22 L. 240/2010). Lo svolgimento dell'attività di ricerca per effetto della corresponsione dell'assegno può anche risultare propedeutico alla successiva stipula di contratti di lavoro (retribuiti con redditi tassabili e pertanto agevolabili) con ricercatori e docenti provenienti dall'estero che, altrimenti, avrebbero dovuto essere già in possesso di un titolo di dottorato estero dichiarato equivalente/equipollente al titolo italiano o avrebbero dovuto aver acquisito più anni di rilevante esperienza lavorativa successivamente al conseguimento del titolo. Fonte: Princ. dir. AE 21 aprile 2023 n. 8
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Marcello Ascenzi
- Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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