I consiglieri in carica ed i consiglieri dimissionari possono ricevere copia integrale dei verbali delle sedute del Consiglio di Disciplina, anche eventualmente di quelle a cui non hanno partecipato? Al quesito ha risposto il CNDCEC fornendo chiarimenti in merito all'accesso ai verbali delle sedute del Consiglio di Disciplina da parte dei componenti.
I procedimenti disciplinari svolti dal Consiglio di Disciplina territoriale [come anche quelli instaurati innanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale, in qualità di organo amministrativo di secondo grado, a seguito della impugnazione del provvedimento sanzionatorio da parte dei soggetti interessati] hanno natura di procedimenti amministrativi. In particolare, in materia di accesso, da parte dei singoli componenti, ai verbali del Consiglio di Disciplina, avente natura di organo collegiale, il CNDCEC ritiene che i Consiglieri di Disciplina abbiano pieno diritto di richiedere ed ottenere copia dei verbali relativi ai procedimenti disciplinari svolti dal Consiglio di Disciplina territoriale, ai quali i medesimi hanno concorso attivamente in virtù del loro specifico ruolo. Ciò in quanto, alla stregua dell'esposto principio generale, la funzione ricoperta dal componente del Consiglio di Disciplina non è equiparabile a quella di chiunque sia mero portatore di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”, dal momento che l'interesse, nel caso de quo, è insito nella funzione di componente del Consiglio di Disciplina.
Affinché il diritto di accesso sia consentito nei termini di cui sopra, il componente del Consiglio di Disciplina deve essere ancora in carica e quindi titolare di un interesse attuale rispetto alla funzione esercitata. Ne deriva quindi che, ai consiglieri di disciplina a qualunque titolo cessati dalla carica, non possa più essere concesso il diritto di accesso nei suddetti termini nel senso che gli stessi, laddove non più componenti dell'organo collegiale, sono equiparabili a qualunque terzo che vanti un interesse “diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso” e, pertanto, ove interessati, potranno presentare motivata istanza di accesso ai sensi di quanto disposto dall'art. 25, 2° comma, della L. 241/1990, che sarà discrezionalmente valutata ai fini dell'eventuale accoglimento.
FONTE: PO CNDCEC 18 aprile 2023 n. 42