LA SOLUZIONE
L'esecuzione del lavoro in modalità agile in Italia o all'estero non fa venir meno il possesso dei requisiti oggettivi (lavorazioni rischiose) e soggettivi (caratteristiche delle persone assicurate) previsti dalla legge per la ricorrenza dell'obbligo assicurativo (artt. 1 e 4, D.P.R. n. 1124/1965).
La legge circoscrive la ricorrenza dell'infortunio sul lavoro all'esistenza di una diretta connessione dell'evento con la prestazione lavorativa: gli infortuni occorsi mentre il lavoratore presta la propria attività lavorativa all'esterno dei locali aziendali e nel luogo prescelto dal lavoratore stesso, sono tutelati se causati da un rischio connesso con la prestazione lavorativa. Tale principio è valido anche con riguardo alla fattispecie dell'infortunio in itinere (art. 23, c. 3 L. n. 81/2017 cit.), che viene riconosciuto quando la scelta del luogo della prestazione è dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza. Il lavoratore “agile” è tutelato non solo per gli infortuni collegati al rischio proprio della sua attività lavorativa, ma anche per quelli connessi alle attività prodromiche e/o accessorie purché strumentali allo svolgimento delle mansioni proprie del suo profilo professionale.
Cosa deve fare il datore di lavoro?
Il datore di lavoro, anche per garantire all'INAIL di svolgere le proprie verifiche in caso di infortunio, deve prevedere nell'Accordo di lavoro agile anche l'eventualità del lavoro al di fuori dei locali aziendali dall'estero e la possibilità del cumulo delle giornate di lavoro agile a disposizione in uno o più periodi dell'anno. In questo caso, il concorso tra la responsabilità generale del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 2087 c.c.) e l'obbligo di cooperazione espressamente previsto dalla legge nei confronti del lavoratore agile (art. 20, c. 2 L. n. 81/2017), proprio tenendo conto della particolarità del lavoro agile e dell'assenza di vincoli spazio-temporali, attribuisce all'accordo tra le parti un rilevante valore contrattuale sul piano della responsabilizzazione del lavoratore, cui si accompagna anche la consegna dell'Informativa su salute e sicurezza ed eventualmente la formazione mirata legata ad esempio all'esclusione di alcuni paesi tra quelli dai quali l'azienda considera possibile lavorare anche per derivazione dalla propria politica generale di sicurezza sulle trasferte.
Cosa deve fare il lavoratore?
Sulla base di tali presupposti è possibile far sì che il lavoratore scelga sempre luoghi di lavoro coerenti con i termini dell'accordo di lavoro agile e con le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro ricordando che gli infortuni occorsi al lavoratore agile sono tutelati se causati da un rischio connesso con la prestazione lavorativa – secondo gli ordinari principi – col solo limite del rischio elettivo ossia del rischio determinato da una condotta autonoma e del tutto volontaria del lavoratore tale da influire nel rapporto tra evento e danno, interrompendo il nesso causale.
Il lavoratore che in base alla disciplina di legge sul lavoro agile (art. 22, c. 2 L. n. 81/2017) ha un obbligo di cooperazione specifico ed è tenuto ad osservare le direttive aziendali e ad attenersi ai Regolamenti interni ha nel caso specifico verificato con la Direzione aziendale che nell'Accordo di lavoro fosse prevista la possibilità di legare al proprio periodo di ferie annuali un periodo di lavoro dall'estero e ha chiesto ed ottenuto dal proprio Responsabile di poter essere assente dai locali aziendali per l'intero mese di luglio impegnandosi in caso di infortunio a comunicare tempestivamente l'accaduto all'azienda.