mercoledì 26/04/2023 • 06:00
È illegittimo il licenziamento intimato al dipendente, inabile al lavoro, che si reca allo stadio per assistere ad una partita di calcio al di fuori delle fasce orarie di reperibilità, poiché non esiste un obbligo di riposo assoluto in pendenza di malattia ove non oggetto di prescrizione medica. A stabilirlo è il Tribunale di Arezzo con la sentenza n. 64 del 7 marzo 2023.
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Il caso trae origine dall'impugnazione giudiziale da parte di un dipendente del licenziamento per giusta causa intimatogli dalla società datrice di lavoro per essersi recato allo stadio, in costanza di malattia, per assistere ad un evento calcistico.
Nell'articolare le sue difese, la società ha eccepito che lo stato di malattia lamentato dal dipendente (una lombosciatalgia) non era né genuino né veritiero, essendo questi andato allo stadio guidando la sua autovettura ed essendo stato notato in perfette condizioni fisiche, senza alcuna sofferenza apparente.
Peraltro, secondo la società, il dipendente con il suo comportamento ha aggravato la propria morbilità, sostenendo che chi soffre di lombosciatalgia deve riposare, non sottoporsi a sforzi ed evitare di mettersi alla guida dell'auto per le negative sollecitazioni alla colonna vertebrale.
La società ha, altresì, denunciato che un indizio grave e concordante in base al quale desumere la non genuinità della condotta assunta del lavoratore sarebbe stato l'acquisto del biglietto in epoca antecedente all'insorgere della malattia e successiva al momento in cui aveva preso contezza dei turni lavorativi.
In ogni caso, la soci
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