sabato 29/04/2023 • 06:00
In tema di sopravvenienze attive, l’iscrizione di un debito tra le passività nell’esercizio di competenza, qualora non venga ancora assolto in un successivo esercizio, non è tale da determinare l’automatico riconoscimento ed imputazione di una sopravvenienza attiva fiscalmente rilevante.
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Per le operazioni di acquisto effettuate a ridosso del termine dell'esercizio, può venir meno la coincidenza tra la consegna della merce e l'emissione della fattura (infatti può verificarsi che al 31/12 il ricevimento della merce o delle materie prime preceda l'arrivo della fattura). In questi casi, nel rispetto del principio di competenza (ex art. 2423-bis n. 3 c.c.) , al termine dell'esercizio, occorre rilevare i ricavi ed i costi di competenza le cui fatture verranno ricevute nell'esercizio successivo. A tal fine il conto “Debiti per Fatture da ricevere” da utilizzare in contropartita al relativo costo iscritto a conto economico viene rilevato nel passivo dello Stato Patrimoniale in corrispondenza della voce D) 7) “Debiti verso fornitori”.Le fatture da ricevere sono quindi fatture non ancora emesse, ma che vanno comunque contabilizzate in bilancio perché facenti riferimento ad acquisti già avvenuti in passato, nel corso dell'ultimo esercizio. Nel corso dell'esercizio successivo poi, il conto acceso alle “fatture da ricevere” deve essere svuotato, correlando ogni fattura pervenuta alla precedente rilevazione compiuta nell'esercizio precedente. Quali sono i presupposti per la tas...
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