L'ANISA (Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio) chiede all'INL di specificare che i CCNL comparativamente più rappresentativi applicabili dalle aziende, quindi al personale impiegato nell'ambito dei servizi inerenti le attività di sorveglianza antincendio, in ragione delle peculiarità dell'attività stessa, sono esclusivamente il CCNL “Sorveglianza Antincendio” e, soprattutto, per ciò che concerne l'ambito portuale, il CCNL “Guardie ai Fuochi”.
Tanto premesso l'Ispettorato, con Nota 19 aprile 2023 n. 687, risponde come di seguito.
L'applicazione del CCNL comparativamente più rappresentativo in base al nuovo Codice dei contratti pubblici
Innanzitutto, l'INL ricorda che in base al nuovo Codice dei contratti pubblici (art. 11 D.Lgs. 36/2023):
- al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;
- gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente;
- le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.
In considerazione di ciò, le imprese che impiegano personale nell'ambito di appalti pubblici e concessioni devono applicare il contratto collettivo stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
La risposta dell'INL
Di conseguenza, e con riferimento al caso di specie, se nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta nei settori della sorveglianza antincendio emergono circostanze diverse, ad esempio relative all'applicazione di contratti collettivi privi dei requisiti esposti, il personale ispettivo informerà la stazione appaltante e provvederà ai necessari recuperi contributivi e retributivi.
D'altra parte, anche il vigente Decreto del ministero del Lavoro relativo al costo medio orario del lavoro è determinato a livello nazionale con riferimento al “CCNL delle Guardie ai fuochi” e con riferimento al “CCNL per il settore sorveglianza antincendio”.
Fonte: Nota INL 19 aprile 2023 n. 687