mercoledì 26/04/2023 • 06:00
I regolamenti interni delle cooperative possono derogare anche in modo incisivo alla disciplina del rapporto di lavoro dei soci, ma senza intaccare il trattamento economico minimo previsto dai CCNL di categoria. Ma non sempre è facile delimitare il confine dell'inderogabilità.
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Il contenuto del regolamento interno La norma di riferimento è l'art. 6 L. 142/2001, che consente di distinguere tra una parte obbligatoria ed una facoltativa del regolamento. Partendo da quella obbligatoria, la legge dispone che il regolamento deve contenere in ogni caso: il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato; la disciplina delle modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato; il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato; l'attribuzione all'assemblea della facoltà di deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, che può prevedere anche la riduzione temporanea delle retribuzioni in deroga al trattamento minimo di cui all'art. 3; la disciplina dei piani di avviamento al fine di promuovere nuova imprenditorialità e nelle cooperative di nuova costituzione. Sempre l'art. 6 appena citato ci dice che il regolamento può inoltre: prevedere la possibilità di sospendere il rapporto di lavoro con i soci-lavoratori in caso di riduzione dell'...
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