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  • Tempo di lettura 7 min.

Per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio, diversi Paesi UE ed extra UE hanno stipulato Convenzioni bilaterali che stabiliscono le modalità con cui dev'essere ripartito il potere impositivo tra due Stati contraenti, regolamentando il trattamento fiscale delle singole categorie di reddito. Tali Convenzioni, prevedono la possibilità che entrambi gli Stati prelevino un'imposta sullo stesso reddito (tassazione concorrente), ovvero una tassazione esclusiva da parte di un solo Stato. Generalmente, gli accordi sono redatti sulla base del modello predisposto dall'OCSE (Organismo per la Cooperazione e lo sviluppo economico) che si occupa dell'aggiornamento periodico. L'Italia è tra i Paesi contraenti e, tutte le Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, entrano a far parte dell'ordinamento giuridico all'esito di un procedimento di ratifica da parte del Parlamento seguito con legge ordinaria, il quale conferisce piena ed integrale esecuzione al trattato. In merito alla tassazione dei redditi in Italia, l'art. 3 DPR 917/86 (TUIR) dispone che, l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, costituito, per i residenti, da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili e, per i non residenti, soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato. Risulta rilevante a tal fine, quindi, la definizione della residenza fiscale

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Vedi anche

Fisco English version

Tax residency in the Conventions against double taxation

The Double Taxation Agreement (DTA) rules, on the basis of the OECD model, the exercise of the taxing power of the contracting Countries to eliminate double taxat..

di Claudia Iozzo - Dottore commercialista

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