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mercoledì 19/04/2023 • 06:00

Fisco DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

F24 a zero tardivo, limiti in caso di crediti scaduti

Corretto lo scarto della delega a saldo zero se recante crediti che alla data di presentazione non potevano più essere utilizzati in compensazione.

a cura di

redazione Memento

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Ferma la generale possibilità di presentare un F24 a saldo zero anche tardivo, a tale strumento non si può ricorrere nel caso in cui rechi crediti che alla data di presentazione non potevano più essere utilizzati in compensazione perché scaduti. È quanto emerge dalla Risposta n. 297 dello scorso 18 aprile 2023.

Caso di specie

La fattispecie ha ad oggetto un modello di versamento F24 con importo a zero da presentare entro il 31 dicembre 2022 ma omesso entro tale data, contenente una compensazione tra un debito di imposta relativo al 2022 ed un credito d'imposta sempre relativo al 2022 da utilizzarsi entro il 31 dicembre 2022. Il modello veniva presentato il successivo 16 gennaio con pagamento della sanzione ridotta prevista dall'art. 15, c. 2­bis, D.Lgs. 471/1997 e dall'art. 13, c. 1, D.Lgs. 472/1997 per il ravvedimento operoso dei modelli di versamento con compensazione ed importo a zero. Tuttavia il modello, presentato telematicamente, veniva scartato automaticamente dalla piattaforma Entratel a motivo del mancato riconoscimento automatico dei crediti che avevano scadenza di utilizzo in data 31 dicembre 2022 come conseguenza del mancato riconoscimento del ravvedimento operoso del modello di versamento F24 con compensazione.

Quesito

L'istante ritiene di poter presentare un'istanza direttamente presso la Direzione Provinciale allegando l'omesso modello di versamento F24 con importo a zero per il riconoscimento della corretta applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso e la conseguente accettazione della compensazione indicata nel modello di versamento stesso con sistemazione contabile della posizione fiscale del contribuente.

Risposta delle Entrate

La soluzione offerta dal contribuente non è condivisa dal Fisco che, rifacendosi alla normativa di riferimento e ai principi enucleati, sia dalla giurisprudenza, sia dalla prassi amministrativa intervenute in argomento, ha fornito il seguente quadro di sintesi:

1) la delega di pagamento va obbligatoriamente presentata anche se a saldo zero;

2) mancando la presentazione della stessa non vi è alcuna manifestazione di volontà a favore di una possibile compensazione con un credito formatosi in precedenza;

3) tale manifestazione di volontà può intervenire anche in un momento successivo rispetto alla originaria scadenza del versamento, a fronte del pagamento della specifica sanzione di cui all'art. 15, c. 2­bis, D.Lgs. 471/97 eventualmente ravveduta ex art. 13 D.Lgs. 472/97;

4) l'efficacia della compensazione si valuta in riferimento al momento di presentazione della delega stessa, con l'effetto che:

  • tale presentazione sana l'iniziale omissione se il credito speso in compensazione (come detto formatosi anteriormente al debito che si vuole estinguere) è ancora esistente ed utilizzabile a quella data;
  • ove ciò non avvenga, permanendo l'iniziale inadempimento - e fermo l'eventuale scarto della delega con applicazione dell'art. 37, c. 49­quater, DL 223/2006 conv. L. 248/2006, - l'omesso versamento potrà comunque essere ravveduto secondo le regole ordinarie. Ciò, tuttavia, con applicazione delle sanzioni proprie della violazione commessa (tipicamente quelle di cui all'art. 13 D.Lgs. 471/97).

Di conseguenza, ferma la generale possibilità di presentare un F24 a saldo zero anche tardivo, nel caso di specie il comportamento ipotizzato dall'istante non può essere condiviso dalle Entrate.

“Va confermata – si legge nel parere del Fisco - la correttezza dello scarto operato con riferimento ad una delega di pagamento, sì tardiva rispetto alla originaria scadenza del tributo come peraltro riconosciuto dallo stesso contribuente ma soprattutto recante crediti che alla data di presentazione non potevano più essere utilizzati in compensazione”.

Fonte: Risp. AE 18 aprile 2023 n. 297

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