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  • prima casa
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  • Tempo di lettura 5 min.

Il caso Una contribuente impugnava due avvisi di liquidazione relativi sia all'acquisto di un immobile con agevolazione “prima casa” che al correlato contratto di mutuo, con i quali l'Agenzia delle Entrate le contestava l'insussistenza delle condizioni previste dalla legge ai fini della fruizione del beneficio. In particolare, per fruire dell'agevolazione, la contribuente aveva dichiarato l'impossidenza, neppure per quote, di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata usufruendo del medesimo beneficio fiscale mentre l'Ufficio, a seguito dei controlli effettuati, aveva dimostrato la mendacità di tale dichiarazione, avendo la stessa contribuente venduto, entro un anno dall'atto oggetto di rettifica, la quota di 1/3 di un fabbricato acquistato usufruendo di dette agevolazioni. L'Amministrazione considerava rilevante l'omissione dichiarativa e l'insussistenza dei presupposti dichiarati in atto previsti dalla legge al fine di accedere al beneficio ai sensi dell'art. 1, nota II-bis, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 131/1986. La contribuente eccepiva la legittimità del proprio comportamento, posto in essere nel rispetto della legge, la cui lettura non dovrebbe essere limitata alla prima parte del suo contenuto ma integrata con quella che prevede di poter usufruire della agevolazione prima casa, anche qualora si possegga un immob...

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di

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