martedì 18/04/2023 • 06:00
Controlli a distanza, l'Ispettorato nazionale del lavoro con la nota n. 2572 del 14 aprile 2023 fornisce indicazioni sulle regole applicative con particolare riguardo alle autorizzazioni previste dallo Statuto dei lavoratori.
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Come noto, la materia dei controlli a distanza dei lavoratori è regolata dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 – Statuto dei lavoratori, che al comma 1 non ne vieta l'utilizzo come espressamente prevedeva la versione in vigore fino al 23 settembre 2015, ma nella sostanza mantiene un'impostazione giustamente orientata ad evitare un uso distorto dello strumento consentendone l'impiego esclusivamente per esigenze organizzative, produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.
Solo in presenza di tali finalità, è possibile l'installazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti da cui derivi un controllo a distanza dei lavoratori, e comunque a condizione, di regola venga stipulato un accordo collettivo con le rappresentanze sindacali.
Solo in mancanza di accordo, e qui veniamo all'eccezione, il datore di lavoro può rivolgersi all'Ispettorato territoriale del lavoro oppure, in alternativa, all'Ispettorato nazionale del lavoro qualora l'impresa abbia unità produttive che ricadono nell'ambito di competenza di più sedi dell'Ispettorato territoriale del lavoro, per chiedere l'autorizzazione.
Il secondo comma della norma in parola, peraltro, esclude l'obbligo dell'accordo sindacale o del rilascio dell'autorizzazione nel caso di strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa, nonché per la registrazione degli accessi e delle presenze.
Il quadro normativo descritto deve poi tenere conto dell'ulteriore bene protetto costituito dai dati che derivano dall'utilizzo degli impianti di videosorveglianza e degli altri strumenti indicati, la cui tutela è presidiata invece dalle disposizioni contenute nel Reg. UE 2016/679 e nel d.lgs. n. 196/2003.
Il rispetto di tali disposizioni costituisce condizione di liceità del trattamento dell'utilizzo dei dati a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro secondo quanto prescritto dall'art. 4, comma 4, della legge n. 300/1970.
Nel suddetto quadro normativo, si inserisce l'interessante documento di prassi dell'Ispettorato nazionale del lavoro n. 2572 del 14 aprile 2023 che, nel rimarcare il fondamentale rispetto della disciplina di derivazione comunitaria in materia di trattamento dei dati personali, si concentra sul procedimento autorizzatorio.
L'INL, considerato che il percorso ordinario per il legittimo utilizzo degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti di controllo è quello dell'accordo sindacale, sottolinea che le istanze di autorizzazione devono contenere la dichiarazione di assenza di rappresentanze sindacali ovvero una dichiarazione che comprovi il mancato raggiungimento dell'accordo.
Non è possibile sopperire mediante l'assenso dei singoli lavoratori in quanto trattasi di tutela di un interesse collettivo le cui prerogative sono affidate alle rappresentanze sindacali (RSA o RSU).
Altro chiarimento riguarda il caso di nuove aziende e assunzioni successive all'installazione.
L'INL ricorda che l'art. 4 dello Statuto dei lavoratori si rende applicabile ove vi siano già dipendenti in forza al momento della presentazione dell'istanza.
Tuttavia, apre alla possibilità di chiedere l'autorizzazione in assenza di lavoratori in caso di azienda che deve completare i lavori nella sede in cui verrà installato l'impianto ma che prevede di avvalersi di dipendenti.
Altro caso oggetto di chiarimento è quello di un'azienda operante con impianto legittimamente installato e perfettamente funzionante in assenza di lavoratori che deve successivamente procedere ad assunzioni.
Ove tale datore di lavoro procedesse a nuove assunzioni, potrà presentare istanza allegando contestualmente un'attestazione che lo stesso impianto sarà disattivato non appena il personale sarà adibito al lavoro e che sarà messo nuovamente in funzione soltanto dopo l'eventuale provvedimento autorizzativo dell'Ispettorato del Lavoro.
La nota dell'INL si concentra poi sul rapporto tra le descritte regole in materia di installazione di impianti di videosorveglianza ed altre disposizioni previste aliunde.
In particolare, il documento ricorda le disposizioni previste per la tutela dei minori e degli anziani che prevedono incentivi per l'installazione di impianti di videosorveglianza (art. 5-septies del d.l. n. 32/2019), nonché quelle che impongono la presenza di tali impianti per il rilascio della licenza per l'esercizio delle scommesse (art. 88 T.U.L.P.S.).
A tal proposito, la presenza di tali disposizioni non produce alcuna interferenza sulla disciplina in materia di lavoro prevista dallo Statuto dei lavoratori che rimane pienamente applicabile, senza alcune deroga o limitazione.
L'INL evidenzia altresì che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 4 della legge n. 300/1970 anche i lavoratori etero organizzati di cui all'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015 quale conseguenza dell'applicazione, ad essi, della disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
Non ricadono nell'ambito della disciplina in esame, invece, i volontari degli enti del terzo settore in quanto non è possibile il ricorso all'interpretazione analogica alle disposizioni in parola la cui violazione risulta sanzionata penalmente.
Infine, la nota riporta un'utile rassegna degli interventi del garante per l'utilizzo dei sistemi di geolocalizzazione di cui gli uffici dell'Ispettorato dovranno attentamente tenere conto in sede di verifica.
Fonte: Nota INL 14 aprile 2023 n. 2572
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Pasquale Staropoli
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