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Come noto, la materia dei controlli a distanza dei lavoratori è regolata dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 – Statuto dei lavoratori, che al comma 1 non ne vieta l'utilizzo come espressamente prevedeva la versione in vigore fino al 23 settembre 2015, ma nella sostanza mantiene un'impostazione giustamente orientata ad evitare un uso distorto dello strumento consentendone l'impiego esclusivamente per esigenze organizzative, produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale. Solo in presenza di tali finalità, è possibile l'installazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti da cui derivi un controllo a distanza dei lavoratori, e comunque a condizione, di regola venga stipulato un accordo collettivo con le rappresentanze sindacali. Solo in mancanza di accordo, e qui veniamo all'eccezione, il datore di lavoro può rivolgersi all'Ispettorato territoriale del lavoro oppure, in alternativa, all'Ispettorato nazionale del lavoro qualora l'impresa abbia unità produttive che ricadono nell'ambito di competenza di più sedi dell'Ispettorato territoriale del lavoro, per chiedere l'autorizzazione. Il secondo comma della norma in parola, peraltro, esclude l'obbligo dell'accordo sindacale o del rilascio dell'autorizzazione nel caso di strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa, nonché per la registrazione degli a...

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Il datore di lavoro non può controllare a distanza l'attività dei lavoratori tramite impianti audiovisivi o altre apparecchiature. Tali strumenti possono essere installati e utilizzati solo per esigenze organizzative e d..

di

Pasquale Staropoli

- Avvocato

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