martedì 18/04/2023 • 06:00
La compensazione delle spese di lite per incertezza delle norme non fa scattare l'annullamento delle sanzioni tributarie previsto in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni.
redazione Memento
La pronuncia con la quale il giudice tributario di merito compensi le spese di giudizio per gravi ed eccezionali ragioni, individuandole nell'"incertezza normativa", non comporta necessariamente il contemporaneo accertamento della sussistenza in fatto ed in diritto anche delle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni prevista, dall'art. 6, co. 2, D.Lgs. n. 472/97, ai fini della disapplicazione delle sanzioni amministrative tributarie, attesa la differenza delle relative fattispecie legali in ordine sia al concetto di "incertezza", sia alla ratio della sua rilevanza ed agli effetti della sua rilevazione, sia al momento rispetto al quale deve farsi risalire il suo accertamento. È questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 9360 depositata il 5 aprile 2023. In sostanza, i Supremi giudici confermano quanto già affermato in passato: la compensazione delle spese di lite per incertezza delle norme non fa scattare l'annullamento delle sanzioni tributarie prevista in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni. Quest'ultima, cd. “incertezza normativa oggettiva”, è caratterizzata dall'impossibilità di individuare con sicurezza ed univocamente la norma giuridica nel cui ambito il caso di specie è sussumibile e può essere desunta da alcuni "indici", quali, ad esempio: la difficoltà di individuazione delle disposizioni normative; la difficoltà di confezione della formula dichiarativa della norma giuridica; la difficoltà di determinazione del significato della formula dichiarativa individuata; la mancanza di informazioni amministrative o la loro contraddittorietà; l'assenza di una prassi amministrativa o la contraddittorietà delle circolari; la mancanza di precedenti giurisprudenziali; l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione di legittimità̀ costituzionale; il contrasto tra prassi amministrativa e orientamento giurisprudenziale; il contrasto tra opinioni dottrinali; l'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicative di una disposizione implicita preesistente. Ebbene, nel caso di specie, come evidenziato dagli Ermellini, la formula adottata dalle sentenze di primo grado, nel generico e sintetico richiamo alla (solo) «possibile incertezza» apprezzata ai fini della compensazione delle spese di lite, non fa riferimento ai parametri appena illustrati (né avrebbe dovuto comunque farlo), confermando ulteriormente che, come del resto esplicitamente affermato dalla CTP, la relativa valutazione era finalizzata esclusivamente all'accertamento dei motivi che giustificavano la compensazione delle spese. L'atipicità e l'elasticità della valutazione ai fini della decisione sulle spese di lite, contrapposta alla rigorosa delimitazione dei presupposti necessari ai fini della disapplicazione delle sanzioni, escludono pertanto che l'accertamento in concreto dell' "incertezza normativa", in ipotesi sufficiente per la compensazione delle spese di giudizio, comporti necessariamente anche il coincidente accertamento dell'esimente dall'applicazione delle sanzioni tributarie, trattandosi di due "fatti" diversi già nelle differenti fattispecie normative astratte nelle quali l'"incertezza" dovrebbe sussumersi in un caso e nell'altro. Fonte: Cass. 5 aprile 2023 n. 9360
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