lunedì 17/04/2023 • 06:00
In chiaro la procedura per presentare le richieste di riesame delle domande respinte per non avere superato i controlli inerenti all'accertamento dei requisiti d'accesso previsti dalla legge.
redazione Memento
A seguito del completamento della prima fase di gestione centralizzata delle domande di accesso all'indennità di 150 euro, riconosciuta a favore di co.co.co., stagionali e lavoratori dello spettacolo, l'INPS ha chiarito come presentare l'eventuale istanza di riesame per coloro che si sono visti respingere la richiesta a causa del mancato superamento dei controlli inerenti all'accertamento dei requisiti previsti dalla legge. Beneficiari e requisiti L'indennità una tantum di importo pari a 150 euro, prevista dall'art. 19, cc. 13 e 14 DL 144/2022, spetta alle categorie di lavoratori in possesso dei requisiti riassunti nella tabella. BENEFICIARI REQUISITI Titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, dottorandi e assegnisti di ricerca; I relativi contratti siano attivi alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 50/2022; non titolarità, alla medesima data del 18 maggio, di trattamenti pensionistici di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 144/2022; - un reddito, per l'anno 2021, derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro. Stagionali, a tempo determinato e intermittenti, compresi i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo; Avere svolto, nell'anno 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell'ambito di uno o più rapporti di lavoro di tipo stagionale e/o a tempo determinato e/o di tipo intermittente. Il requisito è soddisfatto anche nel caso in cui il medesimo venga raggiunto cumulando le giornate di lavoro effettivo come lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti, riferite sia al settore agricolo che non agricolo e che, in caso di cancellazione retroattiva delle giornate di lavoro agricolo dell'anno 2021 utili al raggiungimento del requisito, l'indennità risulta indebita e deve essere restituita; un reddito, per l'anno 2021, derivante dai suddetti rapporti di lavoro non superiore a 20.000 euro. Si ricorda che, per tale categoria di lavoratori, il pagamento da parte dell'INPS è residuale, su domanda, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l'indennità, ove spettante, dal datore di lavoro. Iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo In relazione al 2021, devono: avere almeno 50 contributi giornalieri versati nel predetto Fondo; far valere un reddito derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a 20.000 euro. Anche in questo caso il pagamento da parte dell'INPS è residuale, su domanda, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l'indennità, ove spettante, dal datore di lavoro Con riguardo all'indennità una tantum a favore dei beneficiari delle prestazioni NASpI e DIS-COLL per il mese di novembre 2022, l'INPS ha precisato che il requisito di accesso alla predetta indennità una tantum è l'avere percepito, per il mese di novembre 2022, una delle richiamate indennità di disoccupazione (NASpI o DIS-COLL). Tale interpretazione - fornita in relazione a quanto chiarito nel paragrafo 1 della Sezione I della Parte III della Circ. INPS 16 novembre 2022 n. 127 - è conforme al dettato dell'art. 19, c. 9, DL 144/2022, che dispone: “Per coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, è riconosciuta dall'Inps una indennità una tantum pari a 150 euro”. Istanze di riesame Considerati i provvedimenti di reiezione addottati dall'INPS, il soggetto interessato può proporre istanza di riesame mediante lo stesso servizio telematico di presentazione della domanda. Il termine, da ritenersi non perentorio, per proporre istanza di riesame è di 90 giorni, decorrenti dal 14 aprile 2023 (ovvero dalla conoscenza della reiezione, se successiva), al fine di consentire l'eventuale supplemento di istruttoria, anche mediante produzione da parte dell'interessato di utile documentazione. Per le domande nello stato “Respinta” è disponibile la lista dei motivi di reiezione e il tasto “Chiedi riesame”, che consente di inserire la motivazione della richiesta e, attraverso la funzione “Allega documentazione”, di produrre i documenti previsti per il riesame. Con specifico riferimento alla categoria dei dottorandi e assegnisti di ricerca, l'INPS fornirà successive istruzioni con separato e apposito messaggio, all'esito del riesame centralizzato in corso, per risolvere la criticità circa l'assenza dell'informazione relativa alla presenza di un contratto di dottorando/assegnista alla data prevista dalla normativa di riferimento, che ha comportato la reiezione delle relative domande. Fonte: Mess. INPS 14 aprile 2023 n. 1389
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