sabato 15/04/2023 • 06:00
In presenza di una valida prova dell’origine preferenziale, l’operatore ha diritto all’esenzione dai dazi doganali, anche nel caso in cui per errore non abbia indicato l’origine preferenziale nella dichiarazione doganale di importazione. Il principio di prevalenza della sostanza sulla forma è alla base della sentenza della CGT I di Milano n. 1045/2023.
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L'origine preferenziale delle merci
L'origine preferenziale delle merci si concretizza nel trattamento daziario agevolato riconosciuto all'importazione, a prodotti originari di Paesi con i quali l'Unione Europea ha stipulato accordi di libero scambio. Il trattamento preferenziale consiste nell'esenzione o nella riduzione dei dazi doganali e delle relative aliquote.
Più specificatamente, l'Unione europea prevede numerose tariffe preferenziali, che rappresentano un'eccezione all'applicazione della Taric (Tariffa integrata della Comunità europea) prevista per i Paesi terzi.
Un primo gruppo di Paesi ai quali sono riconosciute agevolazioni daziarie sono gli Stati con i quali l'Europa ha concluso accordi di libero scambio (Free trade agreements). La misura e le condizioni del trattamento agevolato sono previsti dai singoli accordi.
Un secondo importante gruppo di Stati è invece destinatario di agevolazioni unilaterali concesse dall'Unione europea, tra cui particolare rilievo assumono quelle riconosciute ai Paesi in via di sviluppo.
Al ricorrere di determinate condizioni, da verificare volta per volta, alle merci originarie di un Paese terzo è garantito un trattamento age
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redazione Memento
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