venerdì 14/04/2023 • 12:13
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 295 del 14 aprile 2023, ha chiarito che alle barrette proteiche e ai preparati in polvere ad elevato contenuto proteico si applica l'aliquota IVA ridotta del 10%.
redazione Memento
Con la risposta n. 295 del 14 aprile 2023, l'Agenzia delle Entrate, a seguito del parere tecnico reso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha chiarito che alle barrette proteiche e ai preparati in polvere ad elevato contenuto proteico si applica l'aliquota IVA ridotta del 10%. Si ricorda che i c.d. integratori alimentari non beneficiano automaticamente dell'aliquota IVA ridotta, in quanto questi beni non sono previsti in alcuna delle parti della Tabella A, allegata al DPR 633/72. L'eventuale applicazione agli stessi di un'aliquota IVA ridotta, dunque, è decisa caso per caso, in base al parere tecnico reso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) a seguito dell'analisi della relativa composizione e qualificazione merceologica. Se i componenti risultano riconducibili ai prodotti indicati nella citata Tabella A, Parti II, II bis o III allegate al Decreto IVA, si applica l'aliquota IVA del 4, del 5 o del 10%. Nel caso di specie, la società Alfa produce: barrette proteiche nutrizionalmente complete, ad alto contenuto di proteine e fibre, nei gusti lampone, caramello salato, banana e arachidi; il prodotto è confezionato singolarmente in un contenitore monouso su cui sono riportati gli ingredienti e le indicazioni caloriche e nutrizionali; un preparato in polvere, nutrizionalmente completo, ad alto contenuto di proteine e fibre, nei gusti vaniglia, banana, caramello salato, cioccolato, fragola e senza alcun gusto e sapore; anche questo prodotto è confezionato in un contenitore di plastica su cui sono riportati gli ingredienti e le indicazioni caloriche e nutrizionali. Per la preparazione dell'alimento, al prodotto vanno aggiunti acqua o latte parzialmente scremato. L'Agenzia delle Dogane ha classificato i preparati gusto caramello salato e cioccolato e le barrette proteiche nell'ambito del Capitolo 18 della Tariffa Doganale: ''Cacao e sue preparazioni'', alla voce 1806 '' Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao''; in particolare, le barrette rientrano nella sottovoce 180632 ''altre presentate in tavolette, barre o bastoncini'', ''non ripiene”. L'AE ha condiviso questo parere, pertanto i prodotti rientrano tra i beni di cui al punto 64) della Tabella A, parte III, alle cui cessioni si applica l'aliquota IVA del 10%. I preparati degli altri gusti sono stati classificati dall'ADM nell'ambito del Capitolo 21 della Tariffa Doganale ''Preparazioni alimentari diverse'', alla voce 2106 ''Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove''. Come confermato dall'AE, i prodotti rientrano tra quelli di cui al n. 80) parte III, allegata al Decreto IVA, le cui cessioni sono soggette all'aliquota IVA ridotta al 10%. Fonte: Risp. AE 14 aprile 2023 n. 295
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