lunedì 17/04/2023 • 06:00
Il MEF ha aggiornato le voci del processo tributario telematico in virtù delle novità introdotte sia dalla riforma tributaria che dalla Legge di bilancio. Spazio quindi alle nuove funzioni per conciliazione giudiziale, prova testimoniale scritta e definizione agevolata delle liti.
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Il processo tributario telematico (PTT) è stato aggiornato con le recenti novità introdotte sia dalla L. 130/2022 che dalla Legge di bilancio (L. 197/2022). Infatti il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha introdotto le voci relative alla conciliazione giudiziale, alla prova testimoniale ed alla domanda di definizione agevolata.
Conciliazione giudiziale: adesione e non adesione depositabili
Per adeguare il PTT ai recenti sviluppi normativi, le parti processuali ed i difensori troveranno nuove ed aggiornate funzioni. Infatti, visto che la L. 130/2022 è intervenuta sull'istituto della conciliazione giudiziale, prevedendo che i Giudici delle Corti di Giustizia tributaria possano formulare una proposta conciliativa tra le parti, sia in udienza che fuori udienza (art. 48-bis-1 D.Lgs. 546/92), all'interno del PTT sono disponibili le nuove voci:
Domanda di definizione agevolata e richiesta di sospensione
Gli aggiornamenti toccano anche sia la domanda di definizione agevolata che la richiesta di sospensione del giudizio, prodromica alla definizione stessa.
Per quanto concerne le controversie tributarie, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello radicato in Cassazione, ove è parte l'Agenzia delle Entrate ovvero l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la Legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha consentito la definizione delle stesse mediante la domanda di definizione agevolata effettuando il pagamento di un importo parametrato al valore della controversia.
Così per le controversie definibili, è prevista la possibilità di sospendere il giudizio, previa presentazione della richiesta, da depositarsi entro il 10 luglio 2023, con la quale si chiede la sospensione del giudizio, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia.
La richiesta andrà presentata presso l'organo giurisdizionale presso cui pende la controversia, depositando:
Quindi le voci da utilizzare nel PTT, per il deposito delle suddette istanze sono:
Prova testimoniale scritta
Infine, vista l'introduzione della prova testimoniale scritta all'interno del processo tributario (L. 130/2022), anche il PTT è stato aggiornato in tal senso, prevedendo due funzioni relative l'una alla richiesta e l'altra al deposito. Occorre premettere che, ove il Giudice lo ritenga opportuno, potrà ammettere la prova testimoniale scritta anche in assenza di accordo tra le parti. In tal caso la deposizione sottoscritta con firma autentica del testimone deve essere trasmessa all'ufficio di segreteria della Corte di Giustizia tributaria (art. 7 c. 4 D.Lgs. 546/92).
Le voci inserite nel PTT, ai fini della gestione della prova testimoniale scritta sono:
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Marco Ligrani
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