venerdì 14/04/2023 • 10:30
Il ministero del Lavoro, con DM 13 aprile 2023 n. 61, ha determinato, per l’anno 2023, l’indennità compensativa spettante ai lavoratori autonomi che si sono astenuti dal lavoro per svolgere attività di soccorso alpino o speleologico.
redazione Memento
Con DM 13 aprile 2023 n. 61, il ministero del Lavoro determina l'indennità spettante, per l'anno 2023, ai lavoratori autonomi che si siano astenuti dal lavoro per svolgere attività di soccorso alpino o speleologico o di esercitazione. Di che cosa si tratta I volontari del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS) hanno diritto ad astenersi dal lavoro nei giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni, nonché nel giorno successivo ad operazioni di soccorso che si siano protratte per più di 8 ore, o oltre le ore 24. Ai volontari che siano lavoratori è concessa un'indennità per il mancato reddito relativa ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro (art. 1 L. 162/1992). L'indennità viene determinata annualmente dal ministero del Lavoro in misura pari alla media delle retribuzioni spettanti ai lavoratori dipendenti del settore industria. N.B. Le attività previste dalla L. 162/1992 non devono essere confuse con le operazioni di soccorso, simulazione, emergenza ed addestramento nell'ambito della protezione civile. La misura dell'indennità per il 2023 Per l'anno in corso l'indennità compensativa è pari a € 2.261,40. La retribuzione giornaliera viene calcolata dividendo la retribuzione mensile per: - 22 giornate nel caso in cui la specifica attività di lavoro autonomo venga svolta dal soggetto interessato nell'arco di 5 giorni per settimana; - 26 giornate nel caso in cui la specifica attività di lavoro autonomo venga svolta dal soggetto interessato nell'arco di 6 giorni per settimana. Come presentare domanda La domanda deve essere presentata entro il mese successivo all'effettuazione delle operazioni di soccorso/esercitazione. Con un'unica domanda può essere richiesta l'indennità relativa a tutte le operazioni di soccorso e/o esercitazione effettuate nel mese precedente. Non rientrano nel computo dell'indennità le giornate festive nelle quali si sono svolte le operazioni di soccorso/esercitazione, fatte salve particolari categorie di lavoratori autonomi. Fonte: DM 13 aprile 2023 n. 61
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