venerdì 14/04/2023 • 06:00
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio rimette alla Corte di Giustizia dell'Unione europea le questioni pregiudiziali (indipendenza dei magistrati tributari e del giudice tributario) sollevate dalla ricorrente nell'ordinanza 660/2023, depositata l'11 aprile.
redazione Memento
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio rimette alla Corte di Giustizia dell'Unione europea le questioni pregiudiziali sollevate dalla ricorrente nell'ordinanza 660/2023, depositata l'11 aprile. Alla luce delle considerazioni svolte per ottenere una pronuncia su alcune questioni pregiudiziali, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio solleva questione di pregiudizialità invitando la Corte di Giustizia dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 267 TFUE, a pronunciarsi, perché rilevanti, sui seguenti quesiti riguardanti le condizioni di indipendenza del giudice tributario e del magistrato tributario: Sei sono i quesiti sollevati e rimandati al parere della Corte di Giustizia europea: - l'autonomia e l'indipendenza del Consiglio di Presidenza di giustizia tributaria e l'indipendenza dei magistrati tributari; - lo status di lavoratore del giudice tributario; - l'indipendenza del giudice tributario; - la natura discriminatoria delle condizioni di lavoro del giudice tributario rispetto al magistrato tributario comparabile; - la discriminazione per età del giudice tributario. Il fulcro della questione riguarda la presunta discriminazione sulle condizioni di lavoro tra giudici tributari (c.d. onorari) e magistrati tributari (c.d. professionali) con l'entrata in vigore della legge n. 130/2022. Si legge nell'ordinanza che si è creata una palese disparità di trattamento economico e giuridico tra i componenti del collegio giudicante che svolgeranno le medesime funzioni giudiziarie, a seconda delle rispettive provenienze (magistrato tributario o giudice tributario); disparità tanto più stridente se si considera che, quantomeno in sede di prima applicazione, saranno i giudici tributari attualmente in servizio come i componenti di questo Collegio a doversi occupare del tirocinio e della valutazione dei nuovi magistrati tributari assunti per concorso e che, nonostante la tanto declamata professionalizzazione, non potranno accedere come carriera professionale alla Cassazione, dove viene istituita una Sezione specializzata tributaria senza magistrati tributari specializzati dal concorso. La Corte ha ricordato che «una disparità di trattamento in ragione dell'età non costituisce discriminazione laddove sia oggettivamente e ragionevolmente giustificata, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, segnatamente da giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari». Nel caso di specie, l'abbassamento a 70 anni del limite di età di 75 anni originariamente previsto per i giudici tributari per la cessazione dell'incarico giurisdizionale è contrario ad ogni logica ed è privo di giustificazione e anche tale disposizione contribuisce a creare l'apparenza di non indipendenza del giudice tributario. FONTE: CGT II Lazio ord. 11 aprile 2023 n. 660
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