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giovedì 13/04/2023 • 06:00

Finanziamenti DPCM in Gazzetta Ufficiale

ETS: come richiedere il contributo contro il caro energia

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il DPCM 8 febbraio 2023 recante il riconoscimento di un contributo a favore degli enti del terzo settore. Tale decreto, individua criteri e modalità per l'accesso al citato contributo, nonché i criteri di quantificazione dello stesso.

di Pietro Mosella - Giornalista pubblicista

+ -
  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Il DPCM 8 febbraio 2023, pubblicato sulla G. U. n. 85 dell'11 aprile 2023, individua i criteri e le modalità per l'accesso al contributo straordinario (a valere sui fondi stanziati dall'art. 8, c. 1 e 2, del DL 144/2022, cd. Decreto Aiuti ter conv. in L. 175/2022), nonché i criteri di quantificazione del contributo e le procedure di controllo anche successive all'erogazione.

Soggetti richiedenti il contributo

Per quanto concerne i potenziali beneficiari dell'agevolazione in commento, il sopra citato DPCM, stabilisce che, il suddetto contributo, può essere richiesto:

- in relazione alla quota di fondo pari a 120 milioni di euro, da enti che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità:

  1. enti iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS);
  2. organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di trasmigrazione;
  3. associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione;
  4. ONLUS iscritte nella relativa anagrafe;
  5. enti religiosi civilmente riconosciuti;

- in relazione alla quota di fondo pari a 50 milioni, da enti che erogano prestazioni socio-sanitarie o socio-assistenziali in regime residenziale o semiresidenziale per persone anziane:

  1. enti iscritti nel RUNTS;
  2. organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di trasmigrazione;
  3. associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione;
  4. ONLUS iscritte nella relativa anagrafe;
  5. enti religiosi civilmente riconosciuti;
  6. associazioni;
  7. fondazioni;
  8. aziende di servizi alla persona di cui al D.Lgs. 207/2001;

- in relazione al fondo pari a 100 milioni, da:

  1. enti iscritti nel RUNTS;
  2. organizzazioni di volontariato coinvolte nel processo di trasmigrazione;
  3. associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione;
  4. ONLUS iscritte nella relativa anagrafe;
  5. enti religiosi civilmente riconosciuti.

Il decreto in esame prevede, altresì, la possibilità di presentare la richiesta di contributo a decorrere dalla data di entrata in esercizio della piattaforma informativa e per i successivi trenta giorni.

Procedura d'accesso al contributo

Il DPCM definisce anche la procedura per accedere al contributo, stabilendo che, il richiedente effettua, attraverso il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), ovvero attraverso la carta d'identità elettronica (CIE) o la carta nazionale dei servizi (CNS), la registrazione sulla piattaforma informatica «Contributo energia», accessibile direttamente dal sito del Ministero per le disabilità e dal sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

A tal fine, gli interessati, qualora non ne siano già in possesso, richiedono l'attribuzione dell'identità digitale. La piattaforma entrerà in esercizio entro tre mesi dalla data di stipula delle convenzioni.

Il richiedente, dopo essersi registrato, compilerà l'istanza disponibile sulla medesima piattaforma e non saranno ammesse domande presentate con modalità diverse da quelle indicate nel DPCM in esame. Ai fini del completamento della compilazione dell'istanza d'accesso all'agevolazione, al soggetto istante sarà richiesto il possesso di una posta elettronica certificata (PEC) attiva.

L'istanza dovrà essere corredata, a pena d'inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva in cui il soggetto richiedente attesta e dichiara quanto segue:

  • i dati identificativi dell'ente, ovvero denominazione, sede legale e codice fiscale, nonché l'indicazione della categoria;
  • per le categorie di cui alle lett. a) e b) elencate in precedenza, gli estremi dell'autorizzazione o dell'accreditamento o del convenzionamento;
  • le generalità, i dati anagrafici e il codice fiscale del rappresentante legale dell'ente richiedente;
  • il fondo o la quota di fondo in relazione al quale si sceglie di richiedere il contributo;
  • gli estremi del conto corrente bancario o postale, ovvero il codice IBAN per l'accredito che dev'essere intestato all'ente richiedente;
  • ove richiesto, la regolarità contributiva e l'assenza d'inadempimenti;
  • per le domande riferite al fondo o alla quota di fondo di cui all'art. 2, c. 1, lett. a) e b) del DPCM, l'importo totale al netto dell'IVA riportato nelle fatture relative al terzo trimestre dell'anno 2022 ed al terzo trimestre dell'anno 2021 per il pagamento del costo dell'energia termica ed elettrica;
  • per le domande riferite al fondo o alla quota di fondo di cui all'art. 2, c. 1, lett. c), l'importo totale al netto dell'IVA riportato delle fatture relative ai primi tre trimestri dell'anno 2022 ed ai primi tre trimestri dell'anno 2021 per i pagamenti all'acquisto di energia e gas naturale;
  • che l'utenza in relazione alla quale è inoltrata l'istanza per il riconoscimento del contributo sia intestata all'ente richiedente o alla pubblica amministrazione che ha concesso l'immobile;
  • che l'ente nel periodo cui si riferisce la richiesta di contributo abbia erogato i servizi;
  • che l'ente richiedente sostiene il pagamento dell'utenza;
  • l'indirizzo PEC a cui l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa all'erogazione del contributo ed al monitoraggio della pratica.

L'applicazione prevede il rilascio di una ricevuta di quanto presentato sulla piattaforma.

Quantificazione del contributo ed attività istruttoria

Il contributo in questione è calcolato applicando all'incremento del costo, registrato nei periodi utili di cui alle lett. g) e h), c. 2, dell'art. 3 del DPCM, una percentuale di liquidazione determinata secondo il prospetto riportato all'art. 4 del medesimo DPCM.

Ai fini del riconoscimento e dell'erogazione del contributo, il Ministero per le disabilità ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, stipulano un'apposita convenzione con Invitalia che procede ad implementare la piattaforma, ad effettuare l'istruttoria delle istanze pervenute, ad eseguire le operazioni di quantificazione suddette e quelle di erogazione del contributo, nonché ad espletare i controlli e le relative operazioni di eventuali revoche dello stesso.

Il DPCM, infine, prevede che, fermo restando l'effettuazione delle operazioni di controllo a campione nella misura del 10% delle domande ammesse a contributo sui requisiti ed il rispetto dei limiti, le modalità di espletamento delle relative operazioni saranno definite con un successivo decreto direttoriale, da adottarsi entro 30 giorni dell'entrata in esercizio della piattaforma.

Fonte: DPCM 8 febbraio 2023

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