venerdì 14/04/2023 • 06:00
Sì alla detrazione IVA delle fatture per la manutenzione degli autoveicoli a condizione che nel documento fiscale siano indicati i dati utili per identificare i veicoli, ossia il numero di targa o il telaio. Sarà in ogni caso onere del contribuente dimostrare l’inerenza di tali spese.
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Deduzione dei costi e detrazione IVA: a chi spetta l'onere probatorio?
Nel quadro nei principi che governano l'onere della prova, la Cassazione ha più volte ribadito che spetta all'amministrazione finanziaria dimostrare l'esistenza dei fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria azionata, fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori dell'esistenza di un maggiore imponibile, mentre grava sul contribuente l'onere della prova circa l'esistenza dei fatti che danno luogo ad oneri o a costi deducibili, ed in ordine al requisito dell'inerenza degli stessi all'attività professionale o d'impresa svolta (Cass. 11205/2007; Cass. 27043/2014; Cass. 22542/2014), sicché una volta che l'Ufficio abbia contestato l'attendibilità della posta, illustrando le ragioni per le quali quella voce debba considerarsi indeducibile (Cass. 7867/1997), scatta l'onere del contribuente di proporre elementi in senso contrario (Cass. 10148/2000), gravando su di lui l'onere della prova dell'esistenza e dell'inerenza dei costi portati in deduzione, da assolvere mediante l'allegazione dei fatti che vi danno luogo (Cass. 16198/2001), all'uopo non risultando sufficiente “che la stessa spesa sia stata contabilizzata dall'imprenditore, occorrendo anche che esista una documentazione di supporto da cui ricavare, oltre che l'importo, la ragione e la coerenza economica della stessa” (Cass. 21184/2014).
In materia di IVA, l'inerenza del costo non potrà essere esclusa in base ad un giudizio di congruità della spesa, salvo che l'amministrazione finanziaria ne dimostri la macroscopica antieconomicità ed essa rilevi quale indizio dell'assenza di connessione tra il costo e l'attività d'impresa (Cass. 26682/2022).
Ritornando poi sul tema dell'onere probatorio dell'inerenza dell'operazione/del costo e dei relativi fatti giustificativi, necessario per beneficiare della detrazione IVA e della deduzione del costo, graverà sul contribuente in quanto soggetto tenuto a dimostrare l'imponibile maturato (Cass. 8646/2022).
Deducibilità dei costi inerenti la riparazione e manutenzione dei veicoli
Sebbene l'art. 109 DPR 917/86 non preveda espressamente che la fattura relativa alle spese di riparazione e manutenzione degli automezzi contenga i riferimenti al singolo veicolo interessato, la deducibilità dei costi sarà comunque possibile a condizione che le spese si riferiscano a beni da cui il contribuente tragga ricavi o altri proventi che concorrano a formare il reddito, essendo pertanto essenziale l'individuazione del bene di riferimento ai fini della verifica dell'inerenza dei costi e, quindi, della verifica dei presupposti della deduzione, la cui allegazione e dimostrazione ricade sul contribuente (Cass. 27458/2013).
La questione
Una società operante nel settore della raccolta di rifiuti solidi non pericolosi impugnava dinnanzi alla CTP un avviso di accertamento con il quale l'Ufficio recuperava a tassazione, ai fini IRAP, dei costi riguardanti consulenze legali ed amministrative, in quanto afferenti alla competenza di un diverso esercizio commerciale, nonché dei costi di manutenzione e riparazione di automezzi, per difetto del requisito dell'inerenza (non contenendo, le fatture contabilizzate, i dati identificativi dei veicoli), oltre ai costi per l'acquisto dei carburante per mancata allegazione delle schede carburante, ai sensi del DPR 444/97. Il giudice di prime cure accoglieva in parte il ricorso, limitatamente alla detrazione IVA, evidenziando come l'art. 6 DPR 444/97 escludeva l'applicabilità del regolamento e, pertanto, l'obbligo di presentare le schede carburante per le cessioni di carburante effettuati dagli esercenti gli impianti stradali di distribuzione nei confronti dello Stato, nonché degli autotrasportatori di cose per conto terzi. La CTR, rigettava l'appello dell'Ufficio e accoglieva quello incidentale della contribuente, annullando integralmente l'accertamento. Così la Cassazione, in seguito al ricorso dell'Agenzia, ribaltava le decisioni di merito. In prima battuta i giudici di legittimità hanno posto l'attenzione sulla detraibilità dell'IVA sulle forniture di carburanti effettuate dalla contribuente che si era limitata a documentare il tutto con delle fatture degli acquisti effettuati. Tuttavia, l'art. 1 DPR 444/97, vigente ratione temporis, prevede esclusivamente il meccanismo della “scheda carburante” per la registrazione degli acquisti, e non con permette, nemmeno in via interpretativa, di ritenere possibile l'equipollenza, ai fini fiscali, di altri strumenti o procedimenti di registrazione come le fatture, la cui emissione è vietata dal 3° c., dell'art. 1, non rientrando nelle ipotesi dell'art. 6 DPR 444/97 (Cass. 26862/2014; Cass. 22918/2018).
In seconda battuta, la Corte ha ritenuto errata la decisione della CTR anche nella parte in cui, con riferimento alla detrazione dei costi e dell'IVA riguardanti gli esborsi per manutenzione automezzi, aveva ritenuto sufficienti le semplici fatture, pur non contenenti l'indicazione del numero di targa degli automezzi. Infatti, per il giudice di legittimità, la deducibilità delle spese per la riparazione e manutenzione degli automezzi, destinati all'esercizio dell'impresa, è subordinata alla dimostrazione, da parte del contribuente, dell'inerenza di tali spese a beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito stesso. Sul contribuente stesso che invoca la deducibilità ricade l'onere probatorio circa l'esistenza dei fatti che danno luogo ad oneri e costi deducibili, ivi compreso il requisito dell'inerenza.
In buona sostanza, si può detrarre l'IVA relativa alle fatture per la riparazione e manutenzione del veicolo, a condizione che il documento contenga l'indicazione del mezzo (targa o telaio), il cui onere di allegazione spetterà al contribuente stesso.
Fonte: Cass. 30 marzo 2023 n. 9052
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