mercoledì 12/04/2023 • 14:17
L'Agenzia delle Entrate, con il principio di diritto n. 7 dell'11 aprile 2023, ha chiarito il perimetro di esclusione dal credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi per le imprese concessionarie di servizi.
redazione Memento
Con il principio di diritto n. 7 dell'11 aprile 2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi non spetta per le opere realizzate dalle imprese concessionarie di servizi assegnati dagli enti locali quando l'investimento è incluso negli obblighi assunti nei confronti dell'ente pubblico concedente o sono previsti meccanismi che, di fatto, annullano il rischio economico dell'investimento stesso. Si ricorda che i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti sono esclusi dal credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (art. 1 c. 1053 L. 178/2020). La richiesta fatta all'AE riguardava il caso in cui i beni gratuitamente devolvibili oggetto di concessioni prevedono, quale corrispettivo del servizio reso dal concessionario, un canone corrisposto dall'ente concedente al posto della tariffa corrisposta dall'utenza. L'AE ha chiarito che il riferimento testuale alle imprese operanti ''in concessione'' e ''a tariffa'' va interpretato tenendo conto dell'evoluzione nel tempo delle modalità di affidamento dei servizi da parte degli enti pubblici ai privati. Per identificare il perimetro delle suddette imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori menzionati dal citato c. 1053, pertanto, occorre valorizzare la ratio del credito d'imposta e non solo il tenore letterale della norma. La finalità del credito è quella di incentivare l'effettuazione di nuovi investimenti, che altrimenti l'impresa non intraprenderebbe o intraprenderebbe in misura minore, da parte dei soggetti che sopportano i rischi degli investimenti stessi. Per rispondere al caso concreto è, in ogni caso, necessaria una valutazione di carattere fattuale sulla presenza delle due condizioni (adempimento degli obblighi nei confronti dell'ente e azzeramento del rischio economico dell'investimento) che esula dal perimetro delle attività esperibili in sede di risposta alle istanze di interpello. Fonte: Princ. dir. AE 11 aprile 2023 n. 7
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