È quanto espresso nella recente ordinanza n. 9212/2023, pubblicata in data 03/04/2023 dalla Suprema Corte di Cassazione, che torna sul tema della deroga al divieto di superamento del limite massimo di 36 mesi di durata cumulativa dei contratti a termine di cui all'art. 5, c. 4 bis, D.Lgs. 368/2001, valevole per le attività stagionali.
La deroga valevole per le attività stagionali
La decisione del Giudice di legittimità prende le mosse dal ricorso promosso dalla datrice di lavoro avverso la decisione della Corte di merito, che aveva accertato l'intervenuta decorrenza di contratti a termine per un periodo complessivamente superiore a trentasei mesi e, operata una interpretazione letterale e sistematica dell'art. 5, c. 4 ter, D.Lgs. 368 del 2001, che deroga all'art. 5 comma 4 bis dello stesso decreto, aveva ritenuto che, per applicare la deroga al tetto temporale imposto dalla norma, fosse necessario che l'attività stagionale risultasse tipizzata e se ne evidenziasse, nella norma collettiva autorizzata ad individuarla, la speciale natura.
I giudici del gravame, dunque, nell'escludere la sovrapponibilità tra la nozi...
Quotidianopiù è anche
su WhatsApp!
Clicca qui per iscriverti gratis e seguire
tutta l'informazione real time, i video e i podcast sul tuo smartphone.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.