mercoledì 12/04/2023 • 11:57
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 292 dell'11 aprile 2023, ha chiarito che l'aliquota IVA ridotta del 10% non si applica alla realizzazione di un sottopasso pedonale a servizio di impianti sciistici.
redazione Memento
Con la risposta n. 292 dell'11 aprile 2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che alla realizzazione di un sottopasso pedonale a servizio di impianti sciistici non si applica l'aliquota IVA ridotta del 10%. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, infatti, le opere devono risultare: realizzate ex novo e non costituire semplici migliorie o modifiche dell'opera stessa (Ris. AE 19 maggio 2008 n. 202/E); costruite nell'ambito o in funzione di un centro abitato (Ris. AE 17 novembre 1994 n. 139). Ad esempio, tra le strade realizzate in funzione di un centro abitato non possono essere ricondotte né le strade statali o provinciali di grande comunicazione né quelle interpoderali, ma solo le strade che attraversano e sono al servizio dei centri abitati, la cui concreta individuazione rientra nella competenza dei Comuni che, con gli strumenti urbanistici generali o con i piani particolareggiati, stabiliscono l'ubicazione degli insediamenti residenziali; costruite anche al di fuori dell'ambito strettamente urbano, ma conservando la loro caratteristica di opere poste al servizio di un tessuto urbano (Circ. AE 24 ottobre 1990 n. 69/E). Nel caso di specie, la realizzazione del sottopasso pedonale a servizio degli impianti sciistici, benché configuri un intervento ex novo come sopra indicato, è finalizzata a garantire un collegamento tra i parcheggi e il punto di accesso agli impianti sciistici, con accesso alla stazione degli impianti di risalita senza attraversamento stradale e, pertanto, non è riconducibile tra le opere di urbanizzazione che beneficiano dell'aliquota IVA ridotta al 10%. Si ricorda che, in base a quanto previsto dal numero 127 quinquies) e seguenti della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/72, l'aliquota IVA ridotta del 10% si applica a: opere di urbanizzazione primaria e urbanizzazione secondaria elencate nell'art. 4 L. 847/64; beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127 quinquies; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127 quinquies. Fonte: Risp. AE 11 aprile 2023 n. 292
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