L'Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi del trasferimento al consolidato fiscale delle eccedenze di interessi passivi non dedotti disciplinato dall'art. 96 c. 14 TUIR.
Il caso di specie
L'istante, Alfa S.p.A., ha optato, insieme con la controllata Beta S.r.l., per il regime del c.d. ''consolidato fiscale'' (artt. 117-129 TUIR), in qualità di soggetto controllante. Beta, sino al 2020, ha sempre prodotto interessi passivi indeducibili non trasferiti al consolidato, sebbene, sebbene, per i medesimi periodi d'imposta, gli stessi potessero trovare capienza nelle eccedenze di ROL trasferibili alla medesima fiscal unit da Alfa. La motivazione del mancato trasferimento è da ricercare nell'interpretazione fornita in merito dalla Circ. AE 21 aprile 2009 n. 19/E. Con il predetto documento di prassi, infatti, è stato chiarito che, con riferimento al caso in cui la società consolidata presenti un'eccedenza di interessi passivi netti indeducibili e, allo stesso tempo, delle perdite fiscali pregresse, ossia realizzate anteriormente all'ingresso nel consolidato, tale eccedenza ''può essere portata in abbattimento del reddito complessivo del consolidato soltanto se e nella misura in cui la medesima società abbia evidenziato (rectius trasmesso al consolidato) un risultato imponibile almeno pari alla predetta eccedenza di interessi passivi netti indeducibili.'' Nella fattispecie in esame, Beta possedeva perdite fiscali pregresse rispetto al consolidato e ha chiuso sempre in perdita fiscale negli esercizi che interessano l'interpello.
Con la Ris. AE 11 luglio 2019 n. 67/E, è stato chiarito che la sopra citata disposizione della circolare n. 19/E riguarda unicamente i casi in cui la società partecipante al consolidato abbia effettivamente la possibilità di utilizzare le perdite fiscali ''pregresse'' a scomputo del proprio reddito imponibile di periodo. Pertanto, la citata risoluzione afferma che, pur in presenza di perdite fiscali pregresse, qualora la società consolidata consegua una perdita fiscale di periodo o chiuda l'esercizio sociale a zero, non sussistendo possibilità di utilizzazione delle perdite pregresse a scomputo del reddito di periodo, può ''trasferire al consolidato tanto l'eventuale perdita fiscale di periodo quanto la quota di interessi passivi indeducibili (ovviamente con riferimento a quest'ultima, previa effettuazione di una variazione in aumento al risultato d'esercizio) che trova capienza nelle eccedenze di ROL conferite dalle altre società partecipanti al regime della tassazione di gruppo.”
Sulla base delle previsioni della citata risoluzione, Beta, con riferimento al periodo d'imposta 2021, ha trasferito al consolidato fiscale le proprie eccedenze di interessi passivi indeducibili di periodo (compensate con l'eccedenza di ROL maturata e trasferita al consolidato fiscale, nel medesimo periodo d'imposta, da Alfa) nonché la propria perdita fiscale di periodo.
Quesito
Alfa tramite interpello chiede di recuperare le eccedenze di interessi passivi non dedotti fino al periodo d'imposta 2020, alternativamente:
nel consolidato fiscale del periodo d'imposta 2022, utilizzando allo scopo l'eccedenza di ROL maturato nel solo periodo d'imposta 2022 da parte della consolidante e dalla stessa trasferito alla fiscal unit;
attraverso la presentazione di dichiarazioni integrative relativamente ai periodi considerati che risultino ancora aperti.
Il parere delle Entrate
In analogia a quanto previsto per il ROL, anche le eccedenze di interessi passivi di Beta dei periodi d'imposta 2019/2020 che, a seguito delle precisazioni fornite dalla risoluzione n. 67/E del 2019, non sono state oggetto di trasferimento al consolidato dei relativi periodi d'imposta, non possono essere oggetto di trasferimento al consolidato di Alfa del periodo d'imposta 2022 (e compensate con le eccedenze di ROL maturate dalla consolidante nel periodo d'imposta 2022), rimanendo, in linea di principio, riportabili su base individuale dalla consolidata. Peraltro, trattandosi, dell'esercizio di una scelta, deve considerarsi non ammissibile, altresì, l'integrazione delle dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta 2019 e 2020.
Con riferimento ai periodi d'imposta antecedenti il 2019, il mancato trasferimento al consolidato delle eccedenze di interessi passivi da parte di Beta non può considerarsi frutto di una scelta operata dall'interpellante quanto piuttosto un ''errore'' potenzialmente suscettibile di correzione con lo strumento, di carattere generale, della dichiarazione integrativa.
In particolare, per i periodi d'imposta 2017 e 2018 (antecedenti al 2019 per i quali, alla data odierna, non siano ancora scaduti i termini per l'accertamento) si può ricorrere alla dichiarazione integrativa al fine di trasferire al consolidato le eccedenze di interessi passivi (e delle corrispettive eccedenze di ROL della consolidante) maturate in detti periodi d'imposta. A tal fine sarà necessario integrare le dichiarazioni annuali dell'Istante e delle altre società appartenenti alla fiscal unit. Il totale delle eccedenze di interessi passivi di Beta dei periodi d'imposta antecedenti il 2019 non potranno, in ogni caso, essere oggetto di trasferimento al consolidato fiscale di Alfa del periodo d'imposta 2022.
Fonte: Risp. AE 11 aprile 2023 n. 291