mercoledì 12/04/2023 • 06:00
Il Decreto Bollette introduce un tetto massimo per i ricavi derivanti dall'attività di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile agroforestale. Questo permetterà ai produttori agricoli di biogas di non avere una tassazione molto più elevata a causa dei recenti aumenti sui prezzi dell'energia.
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Con il comma 423 della Legge 266/2005, la produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché quella di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale è stata inclusa nel novero delle attività agricole connesse di cui all'art. 2135 c.c. e, entro determinati limiti, tra quelle produttive di reddito agrario. In particolare, le attività di produzione di energia che utilizzano le biomasse (vale a dire la parte biodegradabile dei prodotti e sottoprodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura e dalla selvicoltura quali sostanze vegetali, animali, prodotti legnosi) sono considerate attività agricole connesse a condizione che siano ottenute utilizzando prevalentemente prodotti ottenuti sul fondo, quindi dallo svolgimento dell'attività agricola connessa.
La verifica della prevalenza
I metodi per poter verificare il requisito della prevalenza sono tre e sono definiti dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 32E/2009 che richiama le precedenti circolari 44E/2002 e 44E/2004. In linea generale, il requisito risulta soddisfatto quando, in termini quantitativi, i prodotti utilizzati nello svolgimento delle attività connesse ed ottenuti direttamente dall'attività agricola svolta nel fondo, risultano prevalenti, ossia superiori, rispetto a quelli acquistati presso terzi. Qualora il confronto quantitativo non sia possibile perché i beni sono di natura diversa, si deve far riferimento al valore degli stessi, rapportando il valore normale dei prodotti agricoli ottenuti dall'attività agricola svolta nel fondo e il costo dei prodotti acquistati da terzi. Il requisito della prevalenza si considera in tal caso soddisfatto quando il valore dei prodotti propri è superiore al costo sostenuto per acquistare prodotti di terzi. Nel caso in cui non fosse nemmeno confrontabile il valore in quanto i prodotti ne sono privi (è il caso dei reflui zootecnici), la prevalenza va riscontrata effettuando una comparazione a valle del processo produttivo; in quest'ultima ipotesi, cioè, occorre confrontare l'energia derivante dai prodotti propri e quella derivante da prodotti di terzi.
Ai fini fiscali, l'attività rientra tra quelle produttive di reddito agrario fino ad una produzione di 2.400.000 kWh annui. Per la produzione di energia oltre questi limiti, il reddito è determinato in misura forfetaria, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette ad IVA, con esclusione della componente incentivo, un coefficiente di redditività del 25% (fatta salva la possibilità di optare per la determinazione ordinaria del reddito).
La tariffa omnicomprensiva
I produttori agricoli che hanno realizzato impianti aderendo al meccanismo di incentivazione denominato “tariffa omnicomprensiva” percepiscono una tariffa fissa che si compone di due parti: una “prezzo”, volta a remunerare il produttore agricolo per la vendita di energia e l'altra “incentivo” che rappresenta l'onere a carico della finanza pubblica riconosciuto al produttore per incentivare la produzione di energia pulita. Tale tariffa, determinata al momento della sottoscrizione della convenzione è pari per tutta la durata del periodo incentivato a 0,28 €/kWh, indipendentemente dal prezzo di mercato reale.
Annualmente, quindi, i produttori di energia devono preoccuparsi di individuare il prezzo dell'energia così da determinare la componente di ricavi che va effettivamente assoggettata a tassazione mentre devono tenere distinta la quota incentivo che va esclusa da imposizione.
Nel caso in cui il prezzo dell'energia sia uguale o superiore alla tariffa omnicomprensiva, quest'ultima rappresenta interamente reddito imponibile in capo al produttore.
L'intervento del Decreto Bollette
Questa è la fattispecie che si sarebbe verificate se non fosse intervenuto il Decreto Bollette con una norma ad hoc per il 2022. Il prezzo deliberato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA) per l'anno 2022 è pari a circa 289 euro/Mwh.
La norma in questione è l'articolo 6 del Decreto Bollette il quale dispone che per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del reddito relativo alla produzione di energia eccedente la franchigia di cui al comma 423 della Legge 266/2005, la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, è data dal minor valore tra il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'ARERA in attuazione dell'articolo 19 del DM 6 luglio 2012, e il valore di 120 euro/MWh.
Dunque, per il 2022 i produttori di energia d biogas potranno contare su un tetto massimo ai ricavi che, essendo pari a 120 euro/MWh, è pari, all'incirca, al prezzo pari a quello del 2021.
Si precisa, infine, che la previsione riguarda solo i produttori di biogas e non anche quelli di energia fotovoltaica; lo si evince dalla lettura della relazione tecnica la quale, al fine di stimare gli oneri derivanti dall'applicazione della norma, vengono presi in considerazione esclusivamente gli impianti di biogas in esercizio a novembre 2022 sulla base dei dati pubblicati dal GSE.
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Federico Gavioli
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