martedì 11/04/2023 • 15:19
Con la risposta n. 289 dell'11 aprile 2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i principi relativi al costo normale delle azioni ai fini della determinazione della plusvalenza si applicano anche nel caso in cui le azioni sono state assegnate al contribuente che era residente all'estero.
redazione Memento
Il valore normale delle azioni è assunto come riferimento per la determinazione della plusvalenza, a condizione che lo stesso sia stato assoggettato a tassazione quale compenso in natura in capo al dipendente. Se, invece, l'acquisizione di titoli o diritti non ha concorso alla formazione del reddito di lavoro dipendente, l'intero importo del corrispettivo percepito costituisce plusvalenza da assoggettare a imposta sostitutiva. Con la risposta n. 289 dell'11 aprile 2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i citati princìpi si applicano anche nell'ipotesi in cui al momento dell'assegnazione dei titoli il contribuente era residente all'estero. Nel caso di specie, l'istante lavora alle dipendenze di un gruppo multinazionale e ha preso parte al programmi di mobilità internazionale del personale, distaccandosi negli Stati Uniti presso la consociata americana del proprio datore di lavoro e spostando all'estero la propria residenza. Mentre era residente all'estero, all'istante dipendente sono state attribuite delle azioni, assoggettate a tassazione federale negli Stati Uniti come reddito di lavoro dipendente sulla base del valore di mercato delle azioni alla data del vesting period (c.d. fair market value), nel dettaglio con aliquota media del 37%. L'istante successivamente è rientrato in Italia e chiede se, ai fini della determinazione dei redditi che conseguirà per la vendita di tali azioni, può utilizzare come costo il valore di mercato che è stato assoggettato a tassazione negli Stati Uniti quale reddito di lavoro dipendente. Detto valore, come chiarito dall'AE, costituisce costo di acquisto delle stesse a sensi dell'art. 68 c. 6 DPR 917/86 ai fini della determinazione dell'eventuale plusvalenza di cui all'art. 67 c. 1 lett. c bis DPR 917/86. Si ricorda, infine, che le persone fisiche residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nel quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi e devono applicare l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE). Fonte: Risp. AE 11 aprile 2023 n. 289
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.