Il componente negativo di reddito sostenuto o che si ritiene sia sostenuto da un soggetto passivo è deducibile se e nella misura in cui uno degli Stati di residenza o di localizzazione dei soggetti coinvolti nella transazione o nella serie di transazioni abbia effettuato un adeguamento equivalente con l'effetto di neutralizzare il disallineamento da ibridi in questione.
È quanto ribadito dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 288 dello scorso 7 aprile.
La fattispecie
Nel caso di specie l'istante ALFA, appartenente al Gruppo internazionale OMEGA, è interamente controllata da BETA, società costituita ai sensi della legislazione svizzera, la quale, a sua volta, è indirettamente controllata per il tramite di GAMMA (Svizzera) e di DELTA (Liechtenstein) dalla capogruppo ZETA, società costituita ai sensi della legislazione statunitense ed ivi residente ai fini fiscali. ALFA svolge attività di distribuzione sul mercato italiano dei prodotti del Gruppo OMEGA. In ragione dell'attività esercitata, la parte preponderante dei costi sostenuti da ALFA è rappresentata dai costi di acquisto di merci per la rivendita ad essa ceduti da BETA. La società BETA, fino al periodo di imposta 2019, ha beneficiato di un particolare regime fiscale svizzero denominato “Regime delle Società Principali”. In estrema sintesi, tale regime prevedeva il riconoscimento unilaterale da parte della legge fiscale svizzera di ''presunte'' stabili organizzazioni estere, inclusa quella ritenuta come localizzata in Italia, e l'attribuzione alle stesse di una parte degli utili conseguiti dalla società svizzera determinata in misura forfettaria. Tali utili, tuttavia, non erano inclusi e non subivano imposizione negli Stati esteri di localizzazione delle ''presunte'' stabili organizzazioni, in assenza dei requisiti, previsti dalle norme interne o da quelle convenzionali, atti a configurarne l'esistenza in base alla relativa legislazione fiscale. Di conseguenza tali ''presunte'' stabili organizzazioni estere erano considerate esenti in Svizzera e disconosciute nei rispettivi Paesi. Nel caso di specie, grazie a tale regime:
i redditi di BETA venivano attribuiti alle presunte stabili organizzazioni ''disconosciute'' nei rispettivi Stati di localizzazione;
i pagamenti effettuati da ALFA, e dalle altre società del Gruppo OMEGA, non venivano inclusi in misura piena nel reddito di BETA in quanto il reddito della società svizzera veniva attribuito forfettariamente alle presunte stabili organizzazioni.
Il quesito
Il dubbio della società istante riguarda l'inquadramento ai fini della disciplina dei disallineamenti da ibridi della deducibilità dei costi sostenuti da ALFA nei confronti di BETA a partire dal periodo di imposta 2020, ovvero, successivamente all'abrogazione del regime delle Società Principali. In particolare, l'amministrazione finanziaria elvetica ha equiparato il venire meno di tale regime ad un ''rimpatrio'' figurativo delle presunte Stabili Organizzazioni (ossia delle Stabili Organizzazioni disconosciute). Conseguentemente, ai fini fiscali svizzeri, è stato unilateralmente riconosciuto alle società che avessero precedentemente beneficiato del Regime delle Società Principali la possibilità di attribuire gratuitamente il riconoscimento fiscale ad un importo qualificato come avviamento generato all'estero in capo alle presunte Stabili Organizzazioni figurativamente rimpatriate ai fini dell'imposta federale svizzera e dedurre tale importo con un piano di ammortamento decennale (fino al 2029). Con il nuovo regime della rivalutazione dell'avviamento (riconosciuto all'atto del ''rimpatrio'' figurativo), in vigore a partire dal 2020, viene concessa a BETA la deduzione di un onere fiscale (componente negativo di reddito) calcolato sulla base dei redditi precedentemente considerati esenti. La deduzione di costi da parte di ALFA relativi alle transazioni intercorse con BETA e la contemporanea compensazione da parte della società svizzera di parte dei redditi derivanti da dette transazioni con quote di ammortamento dell'avviamento rivalutato a seguito del rimpatrio delle presunte stabili organizzazioni, implica la valutazione della fattispecie in esame sotto il profilo dell'applicabilità delle disposizioni relative agli ibridi ''importati'', di cui all'art. 8, c.3, D.Lgs. 142/2018 (cd. Decreto ATAD).
Il parere delle Entrate
Come chiarito dal Fisco, nel caso in esame, si verifica un fenomeno di ''deduzione senza inclusione'' in quanto a fronte dell'ammortamento (quale componente negativo di reddito del tipo ''internal dealing'') nella giurisdizione del pagatore (la Svizzera) non si è verificata la corrispondente inclusione del correlato componente positivo di reddito nella giurisdizione (e nel caso di specie nelle plurime giurisdizioni) ove, in base alla legge fiscale svizzera, tale componente di reddito si ritiene conseguito (ossia le giurisdizioni ove in base alla legge svizzera erano configurate le stabili organizzazioni del proprio residente in vigenza del precedente Regime delle Società Principali). Pertanto:
l'onere deducibile (l'ammortamento fiscale dell'avviamento) in capo a BETA, nel periodo 2020-2029, è attribuibile ad una ''causa ibrida'' (''ibrido di primo livello'' rappresentato dalla fattispecie tipizzata di cui all'art. 6, c. 1, lett. r) n. 5 D.Lgs. 142/2018 ossia il pagamento effettuato nei confronti di una stabile organizzazione ''disconosciuta''). Il ''nesso'', tra il ''pagamento da disallineamenti importato'' e la ''deduzione ibrida'' è ravvisabile nel fatto che il componente negativo di reddito dedotto in Italia finanzia oneri deducibili rinvenibili nelle quote di ammortamento dell'avviamento che generano un disallineamento da ibridi del tipo ''deduzione senza inclusione'';
i componenti negativi di reddito sostenuti da ALFA nei confronti di BETA devono essere considerati indeducibili ai sensi dell'art. 8, c. 3, D. Lgs. 142/2018, in quanto finanziano «oneri deducibili che generano un disallineamento da ibridi». La negazione della deduzione rileva per l'intero importo del «pagamento da disallineamento da importato» fino alla misura massima della quota di avviamento deducibile nell'esercizio 2021 da parte di BETA (e quindi fino all'importo della deduzione ibrida di primo livello di cui gode in Svizzera BETA) e non al reddito imponibile di BETA;
le medesime considerazioni valgono per gli esercizi successivi al 2021, in cui BETA dedurrà l'onere classificato in Svizzera come ammortamento dell'avviamento.
Fonte: Risp. AE 7 aprile 2023 n. 288