L'Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti sulle disposizioni normative riguardanti il recepimento della direttiva sugli sforzi di difesa UE. L'illustrazione di tali disposizioni tiene conto dei contenuti della documentazione relativa ai lavori parlamentari e del Governo, con particolare riguardo alla relazione illustrativa allo schema di decreto, delle indicazioni riportate nella direttiva oggetto di recepimento, nonché della relazione di accompagnamento alla proposta di direttiva predisposta dalla Commissione europea.
Le premesse
Il decreto legislativo 27 maggio 2022 n. 72 ha introdotto disposizioni aventi a oggetto l'«Attuazione della direttiva (UE) 2019/2235 che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e la direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise per quanto riguarda gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione». Il Consiglio dell'Unione europea ha emanato la direttiva 2019/2235 del 16 dicembre 2019 con l'obiettivo di migliorare le capacità europee nel settore della difesa e della gestione delle crisi e di potenziare la sicurezza e la difesa dell'Unione. Tale direttiva (di seguito anche “direttiva sugli sforzi di difesa UE”) ha inteso, in particolare, allineare il trattamento dell'IVA, con l'articolo 1, e dell'accisa, con l'articolo 2, previsto per gli sforzi di difesa nell'ambito dell'Unione a quello già vigente per gli sforzi di difesa della NATO. A tale scopo, è stato modificato il disposto degli articoli 22, 143 e 151 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 (di seguito anche “direttiva IVA”).
Disciplina IVA
L'articolo 1 del d.lgs. n. 72 del 2022 innova il decreto IVA sul trattamento IVA delle cessioni di beni e prestazioni di servizi eseguite nei confronti delle forze armate dell'Unione europea. In particolare, il comma 1 del citato articolo 1 aggiunge all'articolo 72 del decreto IVA nuove specifiche ipotesi di non imponibilità ad IVA, equiparando alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 del decreto IVA:
«b-bis) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi nei confronti delle forze armate di altri Stati membri dell'Unione europea destinati all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o all'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione europea nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune»;
«b-ter) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso un altro Stato membro dell'Unione europea e destinate alle forze armate di qualsiasi Stato membro diverso da quello di introduzione, destinati all'uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o all'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione europea nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune».
Tali disposizioni si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022. Sono, pertanto, interessate dalla novella normativa le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a partire da tale data, considerando come data di effettuazione dell'operazione quella determinata ai sensi dell'articolo 6 del decreto IVA.
Ambito applicativo dell'esenzione per le operazioni di difesa comune dell'Unione
L'adeguamento della disciplina nazionale IVA a quella unionale, come modificata dalla direttiva (UE) n. 2235, concerne le attività svolte nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione europea (di seguito anche “PSDC”). Conseguentemente, le disposizioni in commento devono essere interpretate in ragione delle finalità perseguite dalla direttiva sugli sforzi di difesa UE. Nello specifico, le situazioni in cui ha luogo uno «sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune» (PSDC), richiamate dalle disposizioni di “non imponibilità” in commento, riguardano:
- le missioni e le operazioni militari;
- le attività dei gruppi tattici;
- l'assistenza reciproca;
- i progetti afferenti alla cooperazione strutturata permanente (Permanent Structured Cooperation, PESCO);
- l'attività dell'Agenzia Europea per la Difesa (AED).
Non sono, tuttavia, ricomprese tra queste le operazioni militari effettuate dalle forze armate degli Stati membri che, in uno spirito di solidarietà, operino in un'azione congiunta a seguito di un attacco terroristico o di una calamità – naturale o provocata dall'uomo – in uno degli Stati membri, nonché le azioni militari effettuate a seguito di attività bilaterali o multilaterali fra Stati membri non collegate alla PSDC dell'Unione.
FONTE: Circ. AE 6 aprile 2023 n. 8